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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 42

Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal:  1-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti correzioni e aggiunte:
nell'art. 13, commi 4 e 5, le parole: "redditi di lavoro autonomo o di impresa" sono sostituite con le parole: "redditi di lavoro autonomo e di impresa";
nell'art. 16, comma 1, lettera d), sono aggiunte, dopo le parole: "rapporti di agenzia", le parole: "delle persone fisiche";
nell'art. 16, comma 1, lettera g), sono aggiunte, dopo la parola: "aziende", le parole: "possedute da più di cinque anni";
nell'art. 16, comma 1, lettera m), le parole: "tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso" sono sostituite con le parole: "tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso";
nell'art. 16, comma 3, sono aggiunte, dopo le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1", le parole: "e per quelli indicati alle lettere da g) a n) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali";
la disposizione dell'art. 16, comma 4, è trasferita nell'art. 9, quale comma 5;
nell'art. 20, comma 2, lettera d), le parole: "corrisposti a" sono sostituite con le parole: "conseguiti da";
nell'art. 41, comma 1, lettera e), la parola: "uili" è sostituita con la seguente: "utili";
nell'art. 44, comma 3, le parole: "quando l'utile è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta" sono sostituite con le parole: "nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza è assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1";
nell'art. 54, comma 4, la parola: "decimo" è sostituita con la seguente: "nono";
nell'art. 55, comma 2, le parole: "può essere accantonata ai sensi" sono sostituite con le parole: "concorre a formare il reddito a norma";
nell'art. 58, comma 1, lettera c), le parole: "del rapporto di agenzia" sono sostituite con le parole: "di rapporti di agenzia delle persone fisiche";
nell'art. 61, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, dopo le parole: "dei versamenti", le parole: "e delle remissioni di debito";
nell'art. 61, comma 5, terzo periodo, le parole: "Nella determinazione del valore normale" sono sostituite con le parole: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo";
nell'art. 75, comma 1, le parole: "sono deducibili" sono sostituite con le parole: "concorrono a formarlo";
nell'art. 75, comma 2, lettera a), le parole: ", se diversa," sono sostituite con le parole: ", se diversa e successiva,";
nell'art. 75, comma 4, le parole: "certi e precisi." sono sostituite con le parole: "certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.";
nell'art. 76, comma 5, le parole: "se ne deriva aumento del reddito." sono sostituite con le parole: "se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali 'procedure amichevolì previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.";
nell'art. 79, comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75.";
nell'art. 84, comma 1, le parole: "non sono o non devono" sono sostituite con le parole: "non sono e non devono";
nell'art. 107, comma 3, le parole da "la società o l'ente" alla fine sono sostituite con le parole: "la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94";
nell'art. 109, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10.";
nell'art. 113, comma 1, sono aggiunte, dopo la parola: "conto", le parole: "dei profitti e delle perdite";
nell'art. 118, comma 2, le parole: "immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1.";
nell'art. 122, comma 4, le parole: "è ridotto del 15 per cento" sono sostituite con le parole: "è ridotto al 36 per cento";
nell'art. 124, comma 4, le parole: "immobili non strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1";
nell'art. 125, comma 4, le parole: "ciascuno degli immobili non strumentali compresi nel fallimento" sono sostituite con le parole: "ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento";
la disposizione dell'art. 125, comma 5, è trasferita nell'art. 54 come comma 6;
nell'art. 131, comma 1, le parole: "dopo l'accettazione di eredità" sono sostituite con le parole: "dopo l'accettazione dell'eredità".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986 ed è entrato in vigore, a norma dell'art. 136, il 1› gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987 (si veda anche l'art. 36 del presente decreto).
Nota alle premesse:
L'art. 1, comma 6, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 (Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni), prevede che: "Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino all'anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresì emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici, nonché le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a 6 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a 6 milioni di lire.
5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo".
- Il testo dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitallizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza si sensi dell'articolo 2125 del codice civile;
b) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice: se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al perdiodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione".
- Il testo dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti: quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimento in società o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti se quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e quello dei beni conferiti in ogni altro caso.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e, in mancanza, in base ad altri elementi certi.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società".
- Il testo dell'art. 20, comma 2 lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
(omissis).
d) i compensi conseguiti da società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato".
- Il testo dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Sono redditi di capitali:
(omissis).
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 49, comma 2, lettera d), del predetto testo unico:
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
(omissis).
d) le partecipazionni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata".
- Il testo dell'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 44 (Utili da partecipazione in società ed enti).
- 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con avanzi di fusione, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili: la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società costituiscono utile per la parte che eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi di cui al comma 1 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste e il loro prezzo di emissione. Di questa differenza non si tiene conto nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza è assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1.
- Il testo dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se sono iscritte al bilancio;
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso: le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16".
- Il testo dell'art. 55, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo".
- Il testo dell'art. 58, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"1. Non concorrono alla formazione del reddito:
(omissis).
c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche".
Il testo dell'art. 61, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti alla società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Non si tiene tuttavia conto dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo delle azioni non quotate in borsa e non negoziate nel mercato ristretto non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente".
- Il testo dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 75. (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da cotrattti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profittti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profittti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali".
- Il testo dell'art. 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti".
- Il testo dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 66.
2. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, è colcolata senza tenere conto delle esigenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza è deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati limiti.
3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento.
4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa; ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49.
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma 1 dell'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75.
6. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, nel periodo di imposta in cui se ne è verificata la percezione o l'erogazione.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice".
- Il testo dell'art. 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti".
- Il testo dell'art. 107 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 107 (Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94.
Per opportuna conoscenza, si trascrive anche il testo dell'art. 94 del medesimo testo unico:
"Art. 94 (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".
- Il testo dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 109 (Determinazione dei redditi). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; gli ammortamenti e gli accantonamenti sono assunti nei limiti in cui le disposizioni del capo VI del titolo I ne ammettono la deduzione; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non si applicano agli enti che relativamente all'attività commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei regimi di determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non abbiano optato per il regime ordinario.
4. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti".
- Il testo dell'art. 113 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere a) e b) e da o) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r), nonché quelli di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo relativi a mutui garantiti su immobili situati nel territorio dello Stato e l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili. Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 10.
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2.
4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali".
- Il testo dell'art. 118, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"2. Per i redditi degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, l'imposta è applicata separatamente sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I.
- Il testo dell'art. 122, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105; il credito di imposta non spetta per le riserve di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 105 ed è ridotto al 36 per cento per quelle di cui al comma 4 dello stesso articolo".
- Il testo dell'art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 124 (Liquidazione ordinaria). - 1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inzio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formare il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.
4. Per i redditi degli immobili di cui all'articolo 57, comma 1 compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3".
- Il testo dell'art. 125, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 125 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita".
- Il testo dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se sono iscritte in bilancio;
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo della plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".
- Il testo dell'art. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 131 (Eredità giacente). - 1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta".