DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44

Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
Testo in vigore dal: 1-3-1988
                               Art. 10 
   Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette 
1. Gli esattori titolari di gestioni esattoriali alla data di entrata
in vigore del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, concernente l'Istituzione del  servizio  di  riscossione
dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, che
non siano divenuti concessionari in alcun ambito territoriale,  anche
tramite la partecipazione alle societa' per azioni o in societa'  co-
operative cui sia stata affidata la riscossione  dei  tributi,  hanno
diritto ad ottenere, a domanda, dal consorzio nazionale  obbligatorio
tra gli esattori, un indennizzo  stabilito  da  un  collegio  di  tre
arbitri, all'uopo  nominati,  dal  comitato  nazionale  dei  delegati
provinciali di cui alla lettera b) del primo  comma  dell'articolo  2
dello  Statuto  del  consorzio  stesso  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale ivi previsto: 
a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre  all'approvazione
del Ministro delle Finanze, per la determinazione delle attivita' del
consorzio esistenti dalla entrata in vigore  della  nuova  disciplina
del servizio della riscossione dei tributi; 
b) suddivise la meta' del valore delle attivita'  suddette  in  quote
proporzionali all'ammontare complessivo dei contribuenti  annualmente
versati nell'ultimo quinquennio da ciscun esattore consorziato; 
c) liquida, in favore di ciascun richiedente, la  somma  al  medesimo
dovuta in misura pari alla quota di  pertinenza  calcolata  ai  sensi
della precedente lettera b). 
          Nota all'art. 10:
          Il testo dell'art. 2 dell'allegato D.P.R. 2 agosto 1952, n.
          1141, e' il seguente:
          "Art. 2 - Gli organi del Consorzio sono:
          a) le Assemblee provinciali;
          b) il Comitato nazionale dei delegati provinciali;
          c) il Consiglio di Amministrazione;
          d) il Presidente;
          e) la Giunta esecutiva;
          f) il Collegio dei probiviri-revisori.
          Le cariche sociali debbono essere attribuite esclusivamente
          ad esattori in carica".