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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 72

Versamento delle somme riscosse mediante ruoli
1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.
2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
3. Le cedole del debito pubblico, versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali, vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'articolo 33 del presente decreto, sono accetti come denaro contante. Se l'ammontare è superiore all'importo da versare, la differenza è imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.
5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti, va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62,64, 65 e 86. Tale detrazione potrà essere effettuata:
a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati versati ai sensi del comma 1, lettera a) e b);
b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettera a) e b).
6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'articolo 63 vengono ema- nate disposizioni relative alla resa contabilità amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".