stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 67

Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette
1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accesorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.
2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, pro- cedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinchè lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((19))


-------------


AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".