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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 54

Adeguamento della cauzione nel corso della gestione
1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione è diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione è aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni.
2. Ai fini della integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma dell'articolo 48, comma 2, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso.
3. Se il concessionario non provvede ad adeguare la cauzione, il servizio centrale inizia la procedura per la dichiarazione di decadenza, salvo che non accordi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Per la dichiarazione di decadenza si applica l'articolo 20, comma 3.
4. Se il carico complessivo della riscossione è diminuito, per la durata indicata al comma 1, di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".