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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 45

Rendiconto e discarico
1. Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilità devono essere presentate dal commissario governativo o dal nuovo concessionario nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui.
2. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma 1, il commissario governativo o il nuovo concessionario rende, all'intendente di finanza ed agli altri enti impositori, il rendiconto della gestione dei residui, fermo restando l'obbligo del conto giudiziale dell'intera gestione di cui all'articolo 28, comma 1, e all'articolo 39, comma 1.
3. Se il commissario governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal comma 1, le domande di discarico devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione delle funzioni. Il commissario governativo consegna al nuovo concessionario gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e i documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna è redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.
4. L'intendente di finanza e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo concessionario, a norma degli articoli 56 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".