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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 43

Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la vacanza della concessione
1. L'intendente di finanza consegna al nuovo concessionario gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione o durante la vacanza della concessione.
2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione in tre rate uguali in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi.
3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata dal commissario governativo, il nuovo concessionario deve procedere nei suoi confronti su disposizione del servizio centrale, per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili, avvalendosi delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, il nuovo concessionario ha diritto ai compensi per tali riscossioni nelle misure stabilite dall'atto di conferimento della concessione.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".