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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 123

Assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette
1. I titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 nonché gli eredi succeduti nella gestione successivamente, alla data del 31 dicembre 1980, hanno diritto ad essere assunti, a domanda, alle dipendenze del concessionario della gestione del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è ricompresa l'esattoria degli stessi precedentemente gestita.
2. All'atto della assunzione sono riconosciuti la qualifica ed il relativo trattamento economico che, a termine del contratto collettivo nazionale, di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati, sono previsti per i collettori preposti alla direzione di esattorie similari e con attribuzione di anzianità pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarità, fermo restando che non può essere comunque attribuita una qualifica inferiore al grado più elevato della categoria impiegatizia.
3. Non hanno diritto all'assunzione coloro che alla data del conferimento della concessione hanno compiuto i sessanta anni di età, ovvero hanno conseguito diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Non hanno altresì diritto all'assunzione i titolari di esattorie nonché gli eredi succeduti nella gestione, se nell'anno 1983, per dette esattorie, sono stati percepiti aggi, per riscossioni in base a ruolo e per versamento diretto, complessivamente superiori a 50 milioni di lire.
5. La domanda di assunzione va presentata al servizio centrale, a pena di decadenza, entro due mesi dalla determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni prevista dall'articolo 114.
6. Nei trenta giorni successivi il servizio centrale pubblica l'elenco degli aventi diritto all'assunzione, suddiviso per ogni singolo ambito territoriale delle concessioni.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".