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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 116

Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali
1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carica alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.
2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità a trasmettere ai concessionari subentrati gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato di procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalità e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifuito del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva è sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione. (1) (4)
3. Con il decreto ministeriale indicato nel comma 2, sono stabilite le modalità per la definizione dei rapporti tra concessionari subentrati ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli altri enti impositori in virtù, dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonché per la liquidazione, delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione.
4. I concessionari hanno facoltà di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili ed immobili nei quali sono parti, i cessati, esattori, notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato, all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 856.
6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
((19))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera a), e 116, comma 2," del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, "previsti per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, nonché i termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è differita al 31 dicembre 1990".

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".