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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 115

Conferimento del servizio per il primo quinquennio
1. Per il premio quinquennio di gestione del servizio la concessione sarà conferita, con decreto del Ministro delle Finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria e attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso.
L'affidamento in connessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)
2. Se più richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva.
3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, indicati nel comma 1, la concessione è assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta più idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'articolo 9, commi 4 e 5.
4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo può essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione.
((19))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto n. 526 del 1988.

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".