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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON
    ECONOMICI)
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  • orig.
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
    NAZIONALE)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE
    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)
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  • NORME FINALI
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Testo in vigore dal:  8-12-1987

Art. 15

1. Dopo l'art. 53 è inserito il seguente articolo:
"Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all'art. 15:
L'art. 2 della legge n. 324/1959, concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.