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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 291

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Testo in vigore dal:  5-8-1987

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

È reso esecutivo l'accordo collettivo, nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nell'allegato testo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1987

Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 15