stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 67

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto
1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttività è demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
Nota all'art. 67:
Il testo della Circolare n. 44704/6.2.31 del 29 aprile 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica recante "Direttive concernenti l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del D.P.R. n. 348/1983", è il seguente:
"La presente circolare, che viene emanata d'intesa con il Ministro del tesoro, ha lo scopo di illustrare e fornire direttive per l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, non ancora applicati ovvero applicati in modo non omogeneo sul territorio.
Gli istituti presi in esame vengono di seguito indicati:
Punto 1) - Piante organiche: applicazione art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in relazione all'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Com'è noto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ultimo comma, consente di trasformare posti di assistente medico in posti di medico aiuto corresponsabile rendendo pari la dotazione organica delle due posizioni funzionali.
Risulta che in molte regioni non si è ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni in esame e che i posti di assistente medico e di aiuto corresponsabile non siano stati adeguati in tal senso.
Va sottolineato che la norma non deve essere intesa come puro e semplice indirizzo programmatico, bensì quale obbligo per le Regioni, competenti in materia, a darvi attuazione, al fine di raggiungere l'obiettivo di una migliore qualità e organizzazione del lavoro.
In relazione a tale problema si chiarisce che la trasformazione dei predetti posti non necessita della procedura di autorizzazione già prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e si riconferma la competenza delle UU.SS.LL. per la relativa copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, così come chiarito tra l'altro, con circolare telegrafica a firma congiunta dei Ministri della sanità e della funzione pubblica, integrativa di quella emanata il 21 giugno 1985, n. 25.
Va precisato che la copertura dei posti trasformati, prevista mediante concorso interno riservato agli assistenti di ruolo in servizio nelle UU.SS.LL., non configurandosi come nuova assunzione, non comporta l'attivazione delle procedure di autorizzazione già prevista da leggi finanziarie, ma soltanto quella per bandire il concorso ai sensi dell'art. 9 della richiamata legge n. 207.
Stante le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento circa i trasferimenti di personale si rende opportuno precisare che, per i medesimi motivi suesposti, i trasferimenti di personale non necessitano di autorizzazione alla copertura del posto da parte delle Regioni ma rientrano nella esclusiva competenza delle UU.SS.LL.
Al fine di una omogenea e corretta applicazione sull'intero territorio delle presenti disposizioni è opportuno che le singole regioni diano assicurazione al Dipartimento della funzione pubblica di avere attivato le procedure di adeguamento di che trattasi.
Punto 2) - Garanzia per il corretto finanziamento dell'istituto dell'incentivazione della produttività.
Anche in questo caso si è riscontrata una non uniforme e corretta applicazione dell'istituto. Devesi pertanto confermare il contenuto della circolare del Ministero della sanità n. 100 SCPSI 7/2959 del 14 marzo 1985 che ha chiarito le modalità di determinazione del fondo da destinare all'istituto in questione. In particolare va sottolineato che il fondo stesso va incrementato sulla base del tasso annuo di inflazione programmata (13% per l'anno 1983, 10% per l'anno 1984; 7% per l'anno 1985; 6% per l'anno in corso) al pari di quanto avviene per il fondo sanitario nazionale nel suo complesso, e che va determinato con riferimento alla dinamica complessiva dell'intera attività specialistica resa al cittadino, sia in regime di compartecipazioni che in regime di attività specialistica convenzionata esterna ed ambulatoriale interna, da intendersi queste ultime come entità unitarie dell'offerta.
Le eventuali economie realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, andranno anch'esse ad alimentare il fondo di incentivazione con la dinamica di aggiornamento sopra indicata.
Infine, si invita alla puntuale applicazione del primo e secondo comma dell'art. 64 nel senso che vanno retribuite con le modalità previste dallo stesso articolo, le prestazioni effettuate e riconosciute nel plus orario.
Punto 3) - Emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di esercizio della libera professione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83.
Il Ministero della sanità ha già predisposto il relativo schema che è ora all'esame del Consiglio sanitario nazionale il cui parere è necessario perché possa essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Punto 4) - Tempo destinato ad attività non assistenziali art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83.
Il quarto comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, prevede per i medici a tempo pieno, che quattro ore dell'orario di servizio siano destinate ad attività non assistenziali.
Il comma successivo specifica che tale riserva di ore non deve rientrare nei normali turni di assistenza, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere cumulata nell'anno.
Anche su questo problema è opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine della corretta applicazione dell'istituto che in molte UU.SS.LL. viene ignorato o applicato in maniera distorta.
Tenute presenti le finalità dell'istituto, va precisato che le attività in esso comprese devono rientrare in una previsione complessiva di aggiornamento professionale, che non va lasciato alla singola iniziativa del medico, ma deve fare parte di un programma dettagliato predisposto annualmente dalla U.S.L. nel quale devono essere indicate, per quanto possibile, anche le sedi di svolgimento.
A maggior chiarimento di quanto sopra, si precisa che:
l'attività in questione va considerata quale presenza effettiva in servizio, soggetta all'osservanza delle procedure di rispetto dell'orario di lavoro;
che le ore non utilizzate, per qualsiasi motivo, entro l'anno, non sono recuperabili nell'anno successivo;
che nelle citate quattro ore settimanali vanno considerate, fino a concorrenza, le attività rientranti nell'aggiornamento obbligatorio, nonché le attività di ricerca finalizzata e didattica, qualora svolte durante l'orario di servizio;
che la fruizione di comandi retribuiti per aggiornamento tecnico-scientifico è considerata utile ai fini dell'impiego delle ore di cui sopra.
Quanto detto trova applicazione anche nei confronti dei medici a tempo definito i quali devono partecipare alle iniziative previste dal programma annuale ma senza la tassativa riserva di ore stabilita per il personale medico a tempo pieno come del resto è chiaramente esplicitato dal sesto comma dell'articolo citato.
A titolo di esempio si menzionano alcune iniziative che rientrano nell'attività di aggiornamento professionale, chiarendo che non trattasi di elencazione tassativa:
seminari di argomenti clinico-patologici e sanitari; apprendimento di tecniche per l'uso di apparecchiature; partecipazione a congressi, convegni; elaborazione di programmi didattici e di ricerca; svolgimento di attività didattica ecc.
Punto 5) - Rateo tredicesima mensilità sull'indennità medico-professionale di tempo pieno.
Si deve ritenere sciolta la riserva circa la erogabilità del rateo di tredicesima mensilità sull'indennità medico-professionale di tempo pieno a decorrere dal 1 gennaio 1983.
Punto 6) - Questioni peculiari di interesse medico di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.
Il problema è stato risolto con la stipula dell'accordo di integrazione di quello del 21 dicembre 1984 sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva ex art. 5 della legge n. 93/1983, prevedendo un'apposita area contrattuale per i medici e veterinari nell'ambito del comparto Sanità. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 1986, è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.
Punto 7) - Perequazione tra medici dipendenti e convenzionati.
In relazione all'impiego previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, nel riconfermare la contemporaneità e la contestualità degli accordi per i medici dipendenti e convenzionati, il Governo provvederà in termini utili alla verifica del rapporto tra trattamento economico del personale dipendente e compensi corrisposti al personale convenzionato ex art. 48 della legge n. 833/78.
Punto 8) - Inquadramento degli assistenti medici.
Le norme in vigore, art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, prevedono la figura dell'assistente in formazione per il quale l'accordo ha stabilito un parametro retributivo di ottavo livello (tabella di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83). L'esistenza di tale figura professionale presuppone una particolare organizzazione del lavoro e piante organiche appositamente strutturate. Le UU.SS.LL. in carenza di posti in pianta organica e nella necessità di poter garantire la continuità assistenziale hanno assunto assistenti medici direttamente nella disciplina. Il verificarsi di tale situazione comporta che l'assistente assunto per una specifica disciplina debba essere inquadrato nel nono livello retributivo. Tale aspetto è stato preso in considerazione anche dalla legge n. 207/85 (cosiddetta legge di sanatoria) dove si prevede l'inquadramento in ruolo del personale incaricato nella posizione funzionale rivestita.
Inoltre, dal momento che la legge n. 207/85 ha stabilito un regime transitorio della durata di un triennio, in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, si è dell'avviso che durante tale periodo le UU.SS.LL. possano bandire concorsi per assistente medico in carenza di posti in pianta organica di assistente in formazione, nelle more della loro istituzione.
Punto 9) - Servizio medico di emergenza (pronta disponibilità di cui agli articoli 24 e 25 de decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.
Resta confermato quanto precisato con circolare n. 1901/6231 del 9 febbraio 1984, punto 8, emanata da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla disciplina di tale istituto.
Punto 10) - Progressione economica del personale medico.
Circa l'interpretazione da dare al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 sulla progressione economica del personale medico, si ribadisce quanto più volte affermato che le classi di stipendio vanno calcolate nella misura del 6% costante sull'iniziale di livello così come gli scatti di stipendio vanno calcolati del 2,50% costante sul valore dell'ultima classe.
Punto 11) - Aliquota contributiva.
In riferimento a richieste tendenti ad ottenere che l'aliquota attuale del 9% venga ridotta e portata pari a quella corrisposta dalla generalità degli iscritti alla CPDEL, si precisa che tale problema potrà trovare soluzione nel contesto della riforma generale del sistema pensionistico attualmente in discussione al Parlamento.
Punto 12) - Applicazione dell'art. 75 della legge n. 833/78 e dell'art. 13 della legge n. 222/84.
Le norme di cui sopra prevedono l'estensione del trattamento economico del comparato sanità nei confronti dei medici degli enti previdenziali.
Il problema è stato affrontato dalla commissione ex art. 18 del decreto del presidente della Repubblica n. 346/ 1983 che ha definito i profili professionali i quali dovranno essere formalizzati con apposito decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento.
Si coglie infine l'occasione per ribadire l'impegno del Governo all'applicazione dei principi contenuti nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, 1983".