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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  20-12-1990
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Art. 54

Indennità di coordinamento
1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennità differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennità di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto è rideterminata in L. 1.400.000".