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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 53

Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761
1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennità di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i medici, con l'indennità primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.