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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 103

Valutazione della produttività
1. Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus-orario, secondo modalità operative ed indici obiettivi di produttività che comportino un incremento di impegno dei componenti.
2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonché l'espletamento dell'attività stessa in tutti i giorni feriali.
3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalità operative dell'istituto dell'incentivazione della produttività, finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovrà comunque tenere conto dei seguenti indici di produttività:
a) durata media della degenza complessiva e per singole unità operative;
b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.
4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attività svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attività dell'unità operativa, tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.
5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.
6. Per le attività ambulatoriali svolte da equipes operanti in unità operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.
7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna;
e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale.
8. Tabella A

Attività per interni Attività per esterni Quota da attribuire al personale
50% 50% 100,00%
49% 51% 98,00%
48% 52% 96,15%
47% 53% 94,33%
46% 54% 92,59%
45% 55% 90,90%
44% 56% 89,28%
43% 57% 87,71%
42% 58% 86,20%
41% 59% 84,74%
40% 60% 83,33%
39% 61% 81,96%
38% 62% 80,64%
37% 63% 79,36%
36% 64% 78,12%
35% 65% 76,92%
34% 66% 75,75%
33% 67% 74,62%
32% 68% 73,52%
31% 69% 72,46%
30% 70% 71,42%
29% 71% 70,42%
28% 72% 69,44%
27% 73% 68,49%
26% 74% 67,56%
25% 75% 66,66%
24% 76% 65,78%
23% 77% 64,93%
22% 78% 64,10%
21% 79% 63,29%
20% 80% 62,50%
19% 81% 61,72%
18% 82% 60,97%
17% 83% 60,24%
16% 84% 59,52%
15% 85% 58,82%
14% 86% 58,13%
13% 87% 57,47%
12% 88% 56,81%
11% 89% 56,17%
10% 90% 55,55%
9% 91% 54,94%
8% 92% 54,34%
7% 93% 53,76%
6% 94% 53,19%
5% 95% 52,63%
4% 96% 52,08%
3% 97% 51,54%
2% 98% 51,02%
1% 99% 50,50%