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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 102

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto
1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della circolare del Ministero della Sanità e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.