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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 46

Stipendio
1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:


Livello Dal 1 gennaio 1986 Dal 1 gennaio 1987 (compreso quello dell'anno 1986) Dal 1 gennaio 1988 (compresi quelli degli anni 1986 e 1987)
I 220.000 440.000 500.000
II 240.000 520.000 800.000
III 300.000 650.000 1.000.000
IV 330.000 715.000 1.100.000
V 420.000 910.000 1.400.000
VI 510.000 1.105.000 1.700.000
VII 600.000 1.300.000 2.000.000
VIII 810.000 1.755.000 2.700.000
2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono così modificati:

Livello I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000
Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000
Livello III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000
Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000
Livello V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000
Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000
Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000
Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000

3. Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX livello retributivo è fissato in L. 12.300.000. Per il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio è fissato in L. 11.635.000.
4. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'VIII livello retributivo. Ai medesimi è attribuito il trattamento economico previsto per il nono livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio senza demerito.
5. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
Nota all'art. 46, comma 2:
I valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 erano i seguenti:

primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000
Nota all'art. 46, comma 5:
L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è del seguente tenore:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".