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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 4

Mobilità interna all'amministrazione
1. Sarà cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.
2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.
3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalità di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.
4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti:
a) condizioni di famiglia;
b) eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
c) servizio già prestato in sedi disagiate;
d) anzianità di servizio;
e) anzianità di sede di provenienza;
f) motivi di salute.
5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.
6. A parità di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purché appartenenti al medesimo profilo professionale.
7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procederà di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovrà essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.
8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianità di qualifica ed, a parità di questa, della minore anzianità di servizio ed, eventualmente, della minore età.
9. È consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalità da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.
10. L'istituto della mobilità si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalità che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti.