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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal:  17-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 31

Passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
1. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 30, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di inquadramento, può chiedere di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
2. A tal fine il suddetto personale conserva la qualifica rivestita e l'anzianità maturata per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
3. Fino a quando le esigenze di servizio della banda musicale non saranno soddisfatte con il personale assunto mediante i pubblici concorsi previsti dal presente decreto legislativo, il personale di cui al comma 1 continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito nell'ambito della banda musicale della Polizia di Stato.(2)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, è abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
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AGGIORNAMENTO
((5))

La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f)che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, non prevede più l'abrogazione degli artt. 6 comma 2, 31 e 33.