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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/1988)
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Testo in vigore dal:  2-6-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1986 - Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 39) con il quale all'on. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8 e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISNAL, CISAL, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CGIL-Scuola, CISL-Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CISNAL-Scuola, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola), e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 5 marzo 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 20 marzo 1987 dalle stesse Confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.