DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16-bis 
(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio
      edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
 
  1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36  per  cento
delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
    a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo  1117
del codice civile; 
    b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
    c) necessari alla ricostruzione  o  al  ripristino  dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche'  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   anche
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione; 
    d) relativi  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
    e) finalizzati alla eliminazione delle barriere  architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazione di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ((209)) 
    f) relativi all'adozione di misure  finalizzate  a  prevenire  il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
    g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere   finalizzate   alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
    h)  relativi  alla  realizzazione   di   opere   finalizzate   al
conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;  (147)
(152) (202) 
    i) relativi all'adozione di misure antisismiche  con  particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole  unita'  immobiliari;  (174)  (181)
(204) 
    l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione  di  opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici. (152) (155) (158) (161) (169)  (174)
(181) (189) (193) (200) (202) (204) 
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legislazione vigente in materia. (200) 
  3. La detrazione di cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle  lettere  c)  e  d)  del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.  380,  riguardanti  interi  fabbricati,  eseguiti  da
imprese  di  costruzione  o   ristrutturazione   immobiliare   e   da
cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi  dalla  data
di termine dei lavori  alla  successiva  alienazione  o  assegnazione
dell'immobile.  La  detrazione  spetta  al  successivo  acquirente  o
assegnatario  delle  singole  unita'  immobiliari,  in   ragione   di
un'aliquota del 36 per cento del valore  degli  interventi  eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del  prezzo  dell'unita'
immobiliare risultante  nell'atto  pubblico  di  compravendita  o  di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
  3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del  50
per  cento,  anche  per  interventi  di   sostituzione   del   gruppo
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a  gas
di ultima generazione. 
  4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1  realizzati  in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
  5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
  6. La detrazione e' cumulabile con le  agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
  7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
  8. In caso di vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla  quale  sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
  9. Si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il  Ministro  dei  lavori  pubblici  18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il  "Regolamento  recante
norme di attuazione e procedure di controllo di  cui  all'articolo  1
della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di  detrazioni  per  le
spese di ristrutturazione edilizia". 
  10. Con successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (147) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)  che
"La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto
dal presente articolo, si applica alle spese effettuate  a  decorrere
dal 1° gennaio 2013". 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  134,
non prevede piu' (con l'art. 4, comma 4) che la  detrazione  prevista
dal comma 1, lettera h) del presente articolo si applichi alle  spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che
"Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in  vigore
del presente  decreto  e  fino  al  30  giugno  2013,  relative  agli
interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis". 
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AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma 13-ter)
che "Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni
di cui all'articolo 16-bis, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le citate norme si interpretano nel senso che esse  sono  applicabili
anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  4  luglio  2012,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del  6  luglio  2012,
relativamente alla quota delle spese di ricostruzione  sostenuta  dai
medesimi". 
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AGGIORNAMENTO (158) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013,  n.
63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013,  n.  90,  ha
disposto (con l'art. 11, comma 1)  che  "Per  le  spese  documentate,
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2013, relative agli  interventi  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda  pari
al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  non
superiore a 96.000 euro per  unita'  immobiliare.  Restano  ferme  le
ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis". 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, nel modificare l'art. 11, comma 1, del D.L.  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla  L.  7  agosto
2012, n. 134, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16,  comma  2)
che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50  per  cento  delle
ulteriori spese documentate e sostenute  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto per l'acquisto  di  mobili  e  di  grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,  nonche'  A  per  i
forni, per le apparecchiature per le quali sia  prevista  l'etichetta
energetica,   finalizzati   all'arredo   dell'immobile   oggetto   di
ristrutturazione.  La  detrazione  di  cui  al  presente  comma,   da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, e' calcolata su un ammontare  complessivo  non  superiore  a
10.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre  2013,  n.
147, ha disposto: 
  - (con l'art.  16,  comma  1)  che  "Ferme  restando  le  ulteriori
disposizioni contenute nell'articolo 16-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al: 
    a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al  31
dicembre 2014; 
    b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015". 
  - (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili  e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla  A+,  nonche'  A
per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile  oggetto
di ristrutturazione. La detrazione  di  cui  al  presente  comma,  da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (169) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 23 dicembre  2014,  n.
190, ha disposto: 
  - (con l'art.  16,  comma  1)  che  "Ferme  restando  le  ulteriori
disposizioni contenute nell'articolo 16-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015"; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili  e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla  A+,  nonche'  A
per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile  oggetto
di ristrutturazione. La detrazione  di  cui  al  presente  comma,  da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (174) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 28 dicembre  2015,  n.
208, ha disposto: 
  -(con  l'art.  16,  comma  1)  che  "Ferme  restando  le  ulteriori
disposizioni contenute nell'articolo 16-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016"; 
  -(con l'art. 16, comma 1-bis) che "Per le spese sostenute  per  gli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate  dopo  la
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  su  edifici  ricadenti  nelle   zone   sismiche   ad   alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione  principale
o ad attivita' produttive, spetta, fino ad un  ammontare  complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare,  una
detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per  cento  per  le
spese sostenute sino al 31 dicembre 2016". 
  -(con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono  della
detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili  e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla  A+,  nonche'  A
per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile  oggetto
di ristrutturazione. La detrazione  di  cui  al  presente  comma,  da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.
28 MARZO 2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO
2014, N. 80. Le spese di cui al presente  comma  sono  computate,  ai
fini della fruizione della  detrazione  d'imposta,  indipendentemente
dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di  ristrutturazione
che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1". 
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AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L.	11 dicembre  2016,  n.
232, ha disposto: 
  - (con l'art.  16,  comma  1)  che  "Ferme  restando  le  ulteriori
disposizioni contenute nell'articolo 16-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017"; 
  - (con l'art. 16, comma 1-bis) che "Per le spese sostenute  dal  1º
gennaio  2017  al  31  dicembre  2021  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in
vigore della presente disposizione, su  edifici  ubicati  nelle  zone
sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad  abitazione
e ad attivita' produttive, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare  per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote  annuali  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al  presente  comma
realizzati in ciascun anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
interventi iniziati in anni  precedenti,  ai  fini  del  computo  del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali  si
e' gia' fruito della detrazione"; 
  -(con l'art. 16, comma 1-ter) che "A decorrere dal 1º gennaio  2017
e fino al 31 dicembre  2021,  le  disposizioni  del  comma  1-bis  si
applicano anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del
20 marzo 2003,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003"; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui  al  comma  1,  limitatamente  agli  interventi  di
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º  gennaio
2016, e' altresi' riconosciuta  una  detrazione  dall'imposta  lorda,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le  ulteriori  spese
documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di  mobili  e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonche' A  per
i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica,   finalizzati   all'arredo   dell'immobile   oggetto   di
ristrutturazione.  La  detrazione  di  cui  al  presente  comma,   da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
ed e' calcolata su un ammontare complessivo non  superiore  a  10.000
euro, considerato,  per  gli  interventi  effettuati  nell'anno  2016
ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti  nel  2017,
al netto delle spese sostenute nell'anno 2016  per  le  quali  si  e'
fruito della detrazione. Ai fini  della  fruizione  della  detrazione
dall'imposta, le spese  di  cui  al  presente  comma  sono  computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1". 
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AGGIORNAMENTO (189) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre  2017,  n.
205, ha disposto (con l'art. 16, comma  1)  che  "Ferme  restando  le
ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che  "Ai  contribuenti
che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente  agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati  a  decorrere
dal  1º  gennaio  2017,  e'  altresi'  riconosciuta  una   detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2018 per  l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+,
nonche' A per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente  comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
ed e' calcolata su un ammontare complessivo non  superiore  a  10.000
euro, considerato, per gli  interventi  effettuati  nell'  anno  2017
ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti  nel  2018,
al netto delle spese sostenute nell'anno 2017  per  le  quali  si  e'
fruito della detrazione. Ai fini  della  fruizione  della  detrazione
dall'imposta, le spese  di  cui  al  presente  comma  sono  computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (193) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 30 dicembre  2018,  n.
145, ha disposto (con l'art. 16, comma  1)  che  "Ferme  restando  le
ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che  "Ai  contribuenti
che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente  agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati  a  decorrere
dal  1°  gennaio  2018,  e'  altresi'  riconosciuta  una   detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2019 per  l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+,
nonche' A per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente  comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
ed e' calcolata su un ammontare complessivo non  superiore  a  10.000
euro, considerato, per gli  interventi  effettuati  nell'  anno  2018
ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti  nel  2019,
al netto delle spese sostenute nell' anno 2018 per  le  quali  si  e'
fruito della detrazione. Ai fini  della  fruizione  della  detrazione
dall'imposta, le spese  di  cui  al  presente  comma  sono  computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (200) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre  2019,  n.
160, ha disposto (con l'art. 16, comma  1)  che  "Ferme  restando  le
ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che  "Ai  contribuenti
che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente  agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati  a  decorrere
dal  1°  gennaio  2019,  e'  altresi'  riconosciuta  una   detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2020 per  l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+,
nonche' A per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente  comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
ed e' calcolata su un ammontare complessivo non  superiore  a  10.000
euro, considerato, per gli  interventi  effettuati  nell'  anno  2019
ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti  nel  2020,
al netto delle spese sostenute nell' anno 2019 per  le  quali  si  e'
fruito della detrazione. Ai fini  della  fruizione  della  detrazione
dall'imposta, le spese  di  cui  al  presente  comma  sono  computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (202) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto: 
  - (con l'art. 119, comma 5) che "Per  l'installazione  di  impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.
412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad  un  ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza  nominale
dell'impianto  solare  fotovoltaico,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto  in  cinque  quote  annuali  di  pari   importo,   sempreche'
l'installazione degli impianti sia  eseguita  congiuntamente  ad  uno
degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso
di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d),  e)  e  f),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto  ad  euro
1.600 per ogni kW di potenza nominale"; 
  - (con l'art. 119, comma 6) che "La detrazione di cui al comma 5 e'
riconosciuta anche per l'installazione contestuale  o  successiva  di
sistemi di accumulo  integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici
agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5,  alle  stesse
condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo  e
comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di  capacita'
di accumulo del sistema di accumulo"; 
  - (con l'art. 119, comma 7) che "La detrazione di cui ai commi 5  e
6 del presente articolo e' subordinata alla cessione  in  favore  del
Gestore dei  servizi  energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero  non  condivisa
per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici
o altre forme di agevolazione  di  qualsiasi  natura  previste  dalla
normativa  europea,  nazionale  e  regionale,  compresi  i  fondi  di
garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo  scambio  sul
posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis  del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello  sviluppo  economico
individua i limiti  e  le  modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla
valorizzazione   dell'energia   condivisa   prodotta   da    impianti
incentivati ai sensi del presente comma"; 
  - (con l'art. 119, comma 9) che le presenti modifiche si  applicano
agli interventi previsti dal comma 9 dell'art. 119 del medesimo  D.L.
19 maggio 2020, n. 34; 
  - (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non  si
applicano  alle  unita'  immobiliari  appartenenti   alle   categorie
catastali A/1, A/8 e A/9"; 
  - (con l'art.  119,  comma  16-bis)  che  "La  detrazione  prevista
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti  che  aderiscono
alle  configurazioni  di  cui   al   citato   articolo   42-bis   del
decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e
per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000"; 
  - (con l'art. 119, comma 16-ter) che "Le disposizioni del  comma  5
si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di  spesa
corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di  spesa
corrispondente alla potenza eccedente  20  kW  spetta  la  detrazione
stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, nel limite  massimo  di  spesa  complessivo  di  euro  96.000
riferito all'intero impianto". 
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AGGIORNAMENTO (204) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 30 dicembre  2020,  n.
178, ha disposto: 
  - (con l'art.  16,  comma  1)  che  "Ferme  restando  le  ulteriori
disposizioni contenute nell'articolo 16-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021"; 
  - (con l'art. 16, comma 1-bis) che "Per le spese sostenute  dal  1º
gennaio  2017  al  31  dicembre  2021  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in
vigore della presente disposizione  ovvero  per  i  quali  sia  stato
rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche
ad  alta  pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad  abitazione
e ad attivita' produttive, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare  per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote  annuali  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al  presente  comma
realizzati in ciascun anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
interventi iniziati in anni  precedenti,  ai  fini  del  computo  del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali  si
e' gia' fruito della detrazione"; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui  al  comma  1,  limitatamente  agli  interventi  di
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1°  gennaio
2020, e' altresi' riconosciuta  una  detrazione  dall'imposta  lorda,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le  ulteriori  spese
documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di  mobili  e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonche' A  per
i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica,   finalizzati   all'arredo   dell'immobile   oggetto   di
ristrutturazione.  La  detrazione  di  cui  al  presente  comma,   da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
ed e' calcolata su un ammontare complessivo non  superiore  a  16.000
euro, considerato,  per  gli  interventi  effettuati  nell'anno  2020
ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti  nel  2021,
al netto delle spese sostenute nell'anno 2020  per  le  quali  si  e'
fruito della detrazione. Ai fini  della  fruizione  della  detrazione
dall'imposta, le spese  di  cui  al  presente  comma  sono  computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1". 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178, nel  modificare  l'art.  16,  comma
1-bis del D.L. 4 giugno 2013, n.  63,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 3 agosto 2013, n.  90,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 74) che "L'efficacia delle proroghe di cui  ai  commi
da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva  approvazione  da  parte
del Consiglio dell'Unione europea.  Restano  fermi  gli  obblighi  di
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza per tale progetto". 
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AGGIORNAMENTO (209) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.
77, ha disposto (con  l'art.  119,  comma  4)  che  l'aliquota  delle
detrazioni spettanti, elevata al 110 per cento per le spese sostenute
dal 1° luglio  2020  al  30  giugno  2022,  "si  applica  anche  agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  e),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di  persone  di
eta' superiore a  sessantacinque  anni  ed  a  condizione  che  siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi  indicati  nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del  comma  2
della presente disposizione".