DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 27-10-2019
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 96 
                          (Interessi passivi). 
 
  1.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari  assimilati,
compresi quelli inclusi nel costo dei  beni  ai  sensi  dell'articolo
110,  comma  1,  lettera  b),  sono  deducibili  in  ciascun  periodo
d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo: 
    a) degli interessi attivi e  proventi  finanziari  assimilati  di
competenza del periodo d'imposta; 
    b)  degli  interessi  attivi  e  proventi  finanziari  assimilati
riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6. 
  2. L'eccedenza degli interessi passivi  e  degli  oneri  finanziari
assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi  attivi
e proventi finanziari assimilati di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
comma 1 e' deducibile  nel  limite  dell'ammontare  risultante  dalla
somma tra il  30  per  cento  del  risultato  operativo  lordo  della
gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per  cento  del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato  da
periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma  7.  A  tal  fine  si
utilizza prioritariamente il 30 per  cento  del  risultato  operativo
lordo  della  gestione  caratteristica  del  periodo   d'imposta   e,
successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo  della
gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti,  a
partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. 
  3. La disciplina del presente articolo si  applica  agli  interessi
passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari  e  ai
proventi finanziari ad essi assimilati,  che  sono  qualificati  come
tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale
qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione
dell'articolo 1, comma 60, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
dell'articolo  4,  commi  7-quater   e   7-quinquies,   del   decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e  dell'articolo  13-bis,  comma
11, del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da
un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa  finanziaria
o  da  un  rapporto  contrattuale  contenente   una   componente   di
finanziamento  significativa.  Ai  fini  del  presente  articolo  gli
interessi attivi,  come  individuati  ai  sensi  del  primo  periodo,
assumono rilevanza nella misura  in  cui  sono  imponibili;  assumono
rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i  proventi
e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che,  in  base
alla corretta applicazione  dei  principi  contabili  adottati,  sono
qualificati  come  strumenti  rappresentativi   di   capitale,   sono
imponibili o deducibili in capo,  rispettivamente,  al  percettore  o
all'erogante. Nei confronti dei soggetti  operanti  con  la  pubblica
amministrazione,  ai  fini  del  presente  articolo,  si  considerano
interessi  attivi  rilevanti  anche  gli  interessi  legali  di  mora
calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9  ottobre
2002, n. 231. 
  4. Per risultato operativo lordo della gestione  caratteristica  si
intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con  esclusione
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b),  e  dei  canoni  di
locazione finanziaria  di  beni  strumentali,  assunti  nella  misura
risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   volte    alla
determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono  le
voci di conto economico corrispondenti. 
  5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per
effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili  in
un determinato  periodo  d'imposta,  sono  dedotti  dal  reddito  dei
successivi periodi d'imposta, per  un  ammontare  pari  all'eventuale
differenza positiva tra: 
    a) la somma degli interessi  attivi  e  dei  proventi  finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica; 
    b) gli interessi passivi e gli  oneri  finanziari  assimilati  di
competenza del periodo d'imposta. (192) 
  6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi
e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla
somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati  di
competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari  assimilati
riportati da periodi d'imposta  precedenti  ai  sensi  del  comma  5,
l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi. 
  7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per  cento  del  risultato
operativo lordo della  gestione  caratteristica  sia  superiore  alla
somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo  degli  interessi
passivi e degli oneri  finanziari  assimilati  riportati  da  periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la  quota  eccedente  puo'
essere portata  ad  incremento  del  risultato  operativo  lordo  dei
successivi cinque periodi d'imposta. 
  8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione
agli  interessi  passivi  e  agli  oneri  finanziari  assimilati  che
presentano tutte le seguenti caratteristiche: 
    a)  sono  relativi  a  prestiti,  utilizzati  per  finanziare  un
progetto infrastrutturale pubblico a  lungo  termine,  che  non  sono
garantiti  ne'  da  beni  appartenenti  al   gestore   del   progetto
infrastrutturale pubblico diversi da  quelli  afferenti  al  progetto
infrastrutturale stesso ne'  da  soggetti  diversi  dal  gestore  del
progetto infrastrutturale pubblico; 
    b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale  pubblico  a
lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione
europea; 
    c)  i  beni  utilizzati  per  la   realizzazione   del   progetto
infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine   e   quelli   la   cui
realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto  del
progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea. 
  9. Se il progetto infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  e'
caratterizzato da un regime  di  segregazione  patrimoniale  rispetto
alle  altre  attivita'  e  passivita'  del  gestore  o  il   prestito
utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato  esclusivamente
con i flussi finanziari attivi  generati  dal  progetto  stesso,  gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di  cui  al  comma  8
sono  quelli  che  maturano  sui  prestiti  oggetto  di  segregazione
patrimoniale o su quelli destinati  esclusivamente  al  finanziamento
del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da  esso.  Negli
altri casi, gli interessi passivi e oneri  finanziari  assimilati  di
cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo
degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto
tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze
di lavori in corso su ordinazione derivante dalla  realizzazione  del
progetto infrastrutturale pubblico  a  lungo  termine  e  l'ammontare
complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 
  10. Qualora si applichi il comma 8, il  risultato  operativo  lordo
della gestione caratteristica e' determinato senza tenere  conto  del
valore  e  dei  costi  della   produzione   afferenti   al   progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine. 
  ((11. Ai fini dei commi da 8 a 10: 
    a) per progetto infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  si
intende il  progetto  rientrante  tra  quelli  cui  si  applicano  le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50; 
    b)  nel  caso  di  costituzione  di  una  societa'  di   progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto  ad  attivita'  e
passivita' non afferenti al progetto infrastrutturale  medesimo  sono
integralmente deducibili gli interessi  passivi  e  oneri  finanziari
relativi ai prestiti  stipulati  dalla  societa'  di  progetto  anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui  al  comma  8,
lettera  a)  utilizzati  per  finanziare  progetti   infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.)) 
  12. Le disposizioni dei commi da  1  a  7  non  si  applicano  agli
intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione  nonche'  alle
societa' capogruppo di gruppi assicurativi. 
  13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di  assicurazione
e dalle societa' capogruppo di  gruppi  assicurativi,  nonche'  dalle
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa'
di  intermediazione  mobiliare  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato  nazionale  di  cui  agli
articoli da  117  a  129,  l'ammontare  complessivo  degli  interessi
passivi maturati in capo a soggetti  partecipanti  al  consolidato  a
favore di altri soggetti  partecipanti  e'  integralmente  deducibile
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo  partecipanti  a
favore di soggetti  estranei  al  consolidato.  La  societa'  o  ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi  di
cui  al  secondo  periodo  nella  dichiarazione   dei   redditi   del
consolidato  di  cui  all'articolo  122,   apportando   la   relativa
variazione  in  diminuzione  della  somma   algebrica   dei   redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti. 
  14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui  agli
articoli da 117 a 129, l'eventuale eccedenza di interessi passivi  ed
oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a  un  soggetto,  ad
esclusione  di  quella  generatasi  in  periodi  d'imposta  anteriori
all'ingresso  nel  consolidato  nazionale,  puo'  essere  portata  in
abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui
altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo  stesso
periodo d'imposta: 
    a) una quota eccedente di cui al  comma  7,  anche  riportata  da
periodi d'imposta precedenti, purche' non anteriori all'ingresso  nel
consolidato nazionale; 
    b) una  eccedenza  di  interessi  attivi  e  proventi  finanziari
assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b),  purche'  nel  secondo
caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari
assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori  all'ingresso
nel consolidato nazionale. 
  15.  Resta  ferma  l'applicazione  prioritaria  delle   regole   di
indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo  90,  comma  2,  e
dall'articolo 110, comma 7, del presente testo unico e  dall'articolo
1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  in  materia  di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative. 
                                                                (192) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che  le  presenti  modifiche  si  applicano  dal  periodo   d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo  e  il
secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita'
degli  interessi  passivi  e'   aumentato   di   un   importo   pari,
rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82,  comma  2)  che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del  Testo  Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica n.  917,  del  1986,  come  introdotto  dal  comma  1,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso  al  31  dicembre  2007.  Limitatamente  al  medesimo   periodo
d'imposta gli interessi passivi di cui al  citato  comma  5-bis  sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare". 
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AGGIORNAMENTO (149) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 88, comma 2) che "In
deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  4,
comma 5) che la presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di  entrata
in vigore del medesimo decreto. 
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AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (182) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha  disposto  (con  l'art.  13-bis,
comma 5) che "Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  hanno
efficacia  con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e  patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo  a  quello
in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati  alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali  e  patrimoniali
sul bilancio del predetto esercizio  e  di  quelli  successivi  delle
operazioni  che  risultino  diversamente  qualificate,  classificate,
valutate e imputate  temporalmente  ai  fini  fiscali  rispetto  alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni  temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  13-bis,  comma  8)   che   "Le
disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in  caso  di
variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma
3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,  e
nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi  di  bilancio
conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa". 
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AGGIORNAMENTO (189) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma  67,
della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 1, comma 86) che  la  modifica  di  cui  al  comma  5-bis  del
presente articolo  si  applica  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
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AGGIORNAMENTO (192) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha disposto: 
  - (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 96,  comma
5, nel testo in vigore fino al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2018, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli  intermediari
finanziari, alle  imprese  di  assicurazione  nonche'  alle  societa'
capogruppo di gruppi assicurativi»"; 
  - (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai  Capi  I,
II e III, Sezione I si applicano a decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018"; 
  - (con l'art. 13, comma 2) che "Il comma  5  dell'articolo  96  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli interessi
passivi e oneri finanziari assimilati  che  al  termine  del  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non  sono  stati  dedotti  per
effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del  testo  unico
delle imposte sui redditi nella  formulazione  vigente  anteriormente
alle modifiche apportate con il medesimo articolo 1"; 
  - (con l'art. 13, comma 9) che  "Le  disposizioni  del  Capo  V  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2018; con riferimento ai periodi d'imposta  precedenti  ai  quali  si
applicano le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a  saldo  delle
imposte sui redditi sono scaduti anteriormente  alla  medesima  data,
sono  fatti  salvi  gli  effetti  sulla  determinazione  del  reddito
complessivo ai fini delle imposte sui  redditi  e  del  valore  della
produzione netta  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  relativi  ai  medesimi  periodi   d'imposta,   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali  periodi,  anche
se  non  coerenti  con  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, introdotto dalla lettera d) del comma  1  dell'articolo  12.  Ai
fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del  reddito
complessivo e del valore della  produzione  netta  sono  fatti  salvi
purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l'8 agosto 2018".