DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 92 
                     ((Variazioni delle rimanenze 
 
    1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati 
  all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle  esistenze
  iniziali, concorrono a formare il  reddito  dell'esercizio.  A  tal
  fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia  effettuata  a
  costi specifici o a norma dell'articolo 93,  sono  assunte  per  un
  valore non inferiore a quello che risulta raggruppando  i  beni  in
  categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a  ciascun
  gruppo un valore non inferiore a quello determinato a  norma  delle
  disposizioni che seguono. 
    2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono 
  valutate attribuendo ad ogni  unita'  il  valore  risultante  dalla
  divisione del costo complessivo  dei  beni  prodotti  e  acquistati
  nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 
    3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' 
  aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
  valutate a norma del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte  per
  esercizi  di  formazione.  Se  la  quantita'   e'   diminuita,   la
  diminuzione  si  imputa  agli  incrementi  formati  nei  precedenti
  esercizi, a partire dal piu' recente. 
    4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali 
  con il metodo della media ponderata o  del  "primo  entrato,  primo
  uscito" o con varianti di quello di cui al comma  3,  le  rimanenze
  finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del
  metodo adottato. 
    5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, 
  determinato a norma dei commi 2, 3 e  4,  e'  superiore  al  valore
  normale medio di essi nell'ultimo mese  dell'esercizio,  il  valore
  minimo di cui al comma 1,  e'  determinato  moltiplicando  l'intera
  quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
  per il valore normale. Per le valute estere si assume  come  valore
  normale  il  valore  secondo  il  cambio  alla  data  di   chiusura
  dell'esercizio.  Il  minor  valore  attribuito  alle  rimanenze  in
  conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
  esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino  iscritte
  nello stato patrimoniale per un valore superiore. 
    6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di 
  esecuzione al termine dell'esercizio sono  valutati  in  base  alle
  spese  sostenute  nell'esercizio  stesso,  salvo  quanto  stabilito
  nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi  di  durata
  ultrannuale. 
    7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato 
  dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio
  successivo. 
    8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che 
  valutano le rimanenze delle merci  con  il  metodo  del  prezzo  al
  dettaglio si tiene conto del  valore  cosi'  determinato  anche  in
  deroga alla disposizione  del  comma  1,  a  condizione  che  nella
  dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
  criteri e le  modalita'  di  applicazione  del  detto  metodo,  con
  riferimento   all'oggetto   e    alla    struttura    organizzativa
  dell'impresa.))