DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 7-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 85 
                               Ricavi 
 
  1. Sono considerati ricavi: 
    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni  di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa; 
    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi  quelli  strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 
    c)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  azioni  o   quote   di
partecipazioni, anche non rappresentate da  titoli,  al  capitale  di
societa' ed enti  di  cui  all'articolo  73,  che  non  costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da  quelle  cui  si  applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni
al  cui  scambio  e'  diretta   l'attivita'   dell'impresa.   Se   le
partecipazioni sono nelle societa' o enti  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
    d)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti   finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa'  ed
enti di cui all'articolo 73, che non  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie, diversi da quelli cui  si  applica  l'esenzione  di  cui
all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio  e'
diretta l'attivita' dell'impresa; 
    e) i corrispettivi delle cessioni  di  obbligazioni  e  di  altri
titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e
d) precedenti che  non  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,
anche se  non  rientrano  fra  i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' dell'impresa; 
    f) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,  anche  in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere; 
    g) i contributi in denaro, o il  valore  normale  di  quelli,  in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; 
    h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto  esercizio  a
norma di legge. 
  2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni  di
cui al comma 1 assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa. 
  3.  I  beni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma  1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio. (133) 
  3-bis. In deroga al  comma  3,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni  finanziarie  gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la  negoziazione.
(133) 
                                                              ((172)) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3)  che
il presente articolo si interpreta nel senso che per le  cessioni  di
immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il  trasferimento
di  diritti  reali  sugli   stessi,   l'esistenza   di   un   maggior
corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche
se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.