DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 28-12-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 78 
                   Detrazione d'imposta per oneri 
 
  1.  Dall'imposta  lorda  si  detrae  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere ((...))  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). (154) ((162)) 
  1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies). 
 
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AGGIORNAMENTO (154) 
  La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4)  che
la modifica al presente articolo decorre dal 2013. 
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AGGIORNAMENTO (162) 
  Il D.L. 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art.  14,  comma
5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre  dal  1º
gennaio 2014.