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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2020
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Art. 77

Aliquota dell'imposta
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento. (133) (174) (181) (192)
((200))

(115)

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AGGIORNAMENTO (115)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 65.
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AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto:
- ( con l'art. 1, comma 61) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- (con l'art. 1, comma 65) che "Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali";
- (con l'art. 1, comma 69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (181)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 65) che "Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali".
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AGGIORNAMENTO (192)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha disposto (con l'art. 1, comma 65) che "Per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 9) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
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AGGIORNAMENTO (200)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 716) che "Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:
a) concessioni autostradali;
b) concessioni di gestione aeroportuale;
c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
d) concessioni ferroviarie.
- (con l'art. 1, comma 718) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019".