DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 2-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 76 
                          Periodo d'imposta 
 
  1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde  una  obbligazione  tributaria  autonoma   salvo   quanto
stabilito negli articoli 80 e 84. 
  2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo  di
gestione della  societa'  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge  o
dall'atto costitutivo. Se  la  durata  dell'esercizio  o  periodo  di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta  e'  costituito
dall'anno solare. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). ((123)) 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".