DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 68 
                             Plusvalenze 
 
  1. Le plusvalenze  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o  il  costo
di costruzione  del  bene  ceduto,  aumentato  di  ogni  altro  costo
inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui  alla  lettera  b)
del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si  assume  come
prezzo di acquisto  o  costo  di  costruzione  quello  sostenuto  dal
donante. 
  2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma  1  dell'articolo  67
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione  o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore  normale  nel
quinto  anno  anteriore.  Il  costo  dei  terreni  stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni  acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore  normale  del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere  ovvero
a  quella  di  inizio  della  costruzione.  Il  costo   dei   terreni
suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b)  del
comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di  acquisto
aumentato di ogni altro  costo  inerente,  rivalutato  in  base  alla
variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili.  Per  i  terreni  acquistati  per  effetto  di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto  il  valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od  in  seguito
definito e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro  costo  successivo
inerente, nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
degli immobili e di successione. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. 
  4. Le plusvalenze realizzate mediante  la  cessione  dei  contratti
stipulati  con  associanti  non  residenti  che  non  soddisfano   le
condizioni di cui  all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo
periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e  c-bis)  del
comma  1  dell'articolo  67  realizzate  mediante  la   cessione   di
partecipazioni al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e  strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  e  contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o  stipulati  da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a  regime
fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai   criteri   di   cui
all'articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata  nella
lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il
reddito per il loro intero ammontare.  La  disposizione  del  periodo
precedente non si applica  alle  partecipazioni,  ai  titoli  e  agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli  sono  negoziati
nei  mercati  regolamentati.  Le  plusvalenze  di  cui   ai   periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le  minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia
indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il
contribuente intenda  far  valere  la  sussistenza  della  condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo  47-bis,  ma  non
abbia presentato l'istanza di interpello prevista  dal  comma  3  del
medesimo articolo ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione  di  plusvalenze  derivanti  dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o  localizzati
in Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  individuati  in
base ai criteri di cui all'articolo  47-bis,  comma  1,  deve  essere
segnalata  nella  dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del   socio
residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta  indicazione  nella
dichiarazione dei  redditi  si  applica  la  sanzione  amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-ter,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini  del  presente  comma,  la  condizione
indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve  sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e  oggetto  di
realizzo con controparti non  appartenenti  allo  stesso  gruppo  del
dante  causa,  e'   sufficiente   che   tale   condizione   sussista,
ininterrottamente,  per  i  cinque  periodi  d'imposta  anteriori  al
realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si  considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non  residenti
nel territorio dello Stato  tra  i  quali  sussiste  un  rapporto  di
controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o non residente nel territorio dello  Stato.
(123) (133) (172) (192) 
  4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in  base  ai  criteri  di  cui  all'articolo
47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui  al  comma
2, lettera a), del medesimo articolo,  al  cedente  controllante,  ai
sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello
Stato, ovvero alle  cedenti  residenti  sue  controllate,  spetta  un
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte
assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati  durante
il periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione  delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana  relativa  a
tali plusvalenze. La detrazione  del  credito  d'imposta  di  cui  al
periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato
dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4;  tale  ammontare,  ai
soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. (172) (192) 
  5. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)  ,  diverse  da
quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67  sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi
ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle  plusvalenze  ed
altri proventi di cui alla lettera c-quinquies)  del  comma  1  dello
stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze  e
delle  perdite   e'   superiore   all'ammontare   complessivo   delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in
deduzione, fino  a  concorrenza,  dalle  plusvalenze  e  dagli  altri
redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre  il  quarto,  a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta nel quale le  minusvalenze  e  le  perdite  sono
state realizzate. (123) (189) 
  6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis)  e  c-ter)  del
comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla  differenza  tra  il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo  od  il  valore  di  acquisto  assoggettato  a
tassazione, aumentato di ogni onere inerente  alla  loro  produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con  esclusione  degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per  successione,  si  assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato  agli
effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti  da
tale  imposta,  il  valore  normale  alla  data  di  apertura   della
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo
il costo del donante. Per le azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
acquisite sulla base  di  aumento  gratuito  del  capitale  il  costo
unitario e' determinato ripartendo il  costo  originario  sul  numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il  costo  e'
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal  costo  si  scomputano,  fino  a  concorrenza  dei  redditi  gia'
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute
a termine si assume come costo il valore della  valuta  al  cambio  a
pronti vigente alla data di stipula del  contratto  di  cessione.  Il
costo o valore di acquisto e' documentato a  cura  del  contribuente.
Per le valute estere prelevate  da  depositi  e  conti  correnti,  in
mancanza della documentazione del costo,  si  assume  come  costo  il
valore della valuta al minore dei cambi mensili  accertati  ai  sensi
dell'articolo  110,  comma  9,  nel  periodo  d'imposta  in  cui   la
plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate  con  gli
stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 
  6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma  1,
dell'articolo  67  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale in societa' di  cui  all'articolo  5,  escluse  le  societa'
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73,  comma  1,
lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione  degli  strumenti  finanziari  e  dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi  alle  medesime  societa',   rispettivamente   posseduti   e
stipulati da almeno tre anni,  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella  misura  in  cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in  societa'
di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma  1,  lettera  a),  che
svolgono  la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
capitale sociale o l'acquisto di  partecipazioni  al  capitale  delle
medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu'  di
tre anni. (161) 
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis  non  puo'
in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa'
le cui partecipazioni sono  oggetto  di  cessione,  nei  cinque  anni
anteriori alla cessione, per l'acquisizione  o  la  realizzazione  di
beni materiali ammortizzabili, diversi  dagli  immobili,  e  di  beni
immateriali  ammortizzabili,  nonche'  per   spese   di   ricerca   e
sviluppo.(161) 
  7.  Agli  effetti  della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze: 
    a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,  nonche'
dal costo o valore di acquisto si scomputano i  redditi  di  capitale
maturati  ma  non  riscossi,  diversi  da  quelli   derivanti   dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle societa' e dagli utili relativi ai  titoli  ed  agli  strumenti
finanziari di  cui  all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  e  ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); (123) 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205; (189) 
    c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo; 
    d) per  le  cessioni  di  metalli  preziosi,  in  mancanza  della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; 
    e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei  rapporti  indicati  nella  lettera  c-quater),   del   comma   1
dell'articolo 67,  il  corrispettivo  e'  costituito  dal  prezzo  di
cessione, eventualmente aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o
riscossi su opzioni; 
    f)  nei  casi  di  dilazione  o  rateazione  del  pagamento   del
corrispettivo la plusvalenza  e'  determinata  con  riferimento  alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
  8.  I  redditi  di  cui  alla  lettera  c-quater)   del   comma   1
dell'articolo  67,  sono  costituiti  dalla   somma   algebrica   dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli  altri  proventi  od
oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a  ciascuno  dei  rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e
degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6
e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo  che  l'opzione  non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono  a  formare  il
reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e'  esercitata  ovvero
scade il termine stabilito per il suo esercizio.  Qualora  a  seguito
dell'esercizio dell'opzione siano cedute le  attivita'  di  cui  alle
lettere c), c-bis) o c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o
riscossi  concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di  merci  non
concorrono a formare il reddito, anche se la  cessione  e'  posta  in
essere in dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67. 
  9. Le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla  lettera
c-quinquies) del comma 1  dell'articolo  67,  sono  costituiti  dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme  od
il valore normale dei  beni  rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla
loro  produzione,  con  esclusione  degli  interessi   passivi.   Dal
corrispettivo percepito e dalla  somma  rimborsata  si  scomputano  i
redditi di capitale derivanti dal rapporto  ceduto  maturati  ma  non
riscossi  nonche'  i  redditi  di  capitale  maturati  a  favore  del
creditore originario ma non riscossi. Si  applicano  le  disposizioni
della lettera f) del comma 7. 
  ((9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del  comma  1
dell'articolo  67   sono   costituite   dalla   differenza   tra   il
corrispettivo   percepito   ovvero   il    valore    normale    delle
cripto-attivita' permutate e il costo o il  valore  di  acquisto.  Le
plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente  alle
relative  minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle
plusvalenze, per un importo superiore a 2.000  euro,  l'eccedenza  e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia
indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di
imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso  di
acquisto per successione, si assume come costo il valore definito  o,
in  mancanza,  quello  dichiarato  agli   effetti   dell'imposta   di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo
il costo del donante. Il costo o valore di  acquisto  e'  documentato
con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza  il
costo e' pari a  zero.  I  proventi  derivanti  dalla  detenzione  di
cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione)). 
                                                                (172) 
 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 4,  comma
3) che "Le disposizioni degli  articoli  67,  commi  1,  lettere  c),
numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7,
del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo
periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come  modificate  dal
presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si  applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
583, lettera  e))  che  a  partire  dall'anno  d'imposta  2014,  sono
abrogati le agevolazioni fiscali e  i  crediti  di  imposta,  con  la
conseguente  cancellazione  dei  relativi  stanziamenti  iscritti  in
bilancio, di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  3)  che  il  presente
articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di
aziende nonche' per la costituzione e  il  trasferimento  di  diritti
reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior  corrispettivo  non  e'
presumibile soltanto sulla  base  del  valore  anche  se  dichiarato,
accertato o definito ai fini  dell'imposta  di  registro  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
ovvero delle  imposte  ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
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AGGIORNAMENTO (189) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi  di  capitale
percepiti a partire  dal  1º  gennaio  2018  ed  ai  redditi  diversi
realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga  alle
previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili
derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti  soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con  utili  prodotti
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017,  deliberate  dal  1º
gennaio 2018  al  31  dicembre  2022,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  160
dell'11 luglio 2017". 
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AGGIORNAMENTO (192) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018,  nonche'
agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate  a  decorrere  dal
medesimo periodo di imposta.