DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 7-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
                           Reddito agrario 
 
  1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio 
  ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al 
lavoro di organizzazione impiegati, nei  limiti  della  potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. 
  2. Sono considerate attivita' agricole: 
    a) le attivita' dirette alla  coltivazione  del  terreno  e  alla
silvicoltura; 
    b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno  un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste; 
    ((c) le attivita' di cui al terzo comma  dell'articolo  2135  del
codice   civile,   dirette   alla    manipolazione,    conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,  ancorche'  non
svolte  sul  terreno,  di  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni  e  tenuto  conto  dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze su proposta del Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali)). 
  3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per  ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui  alla
lettera b) del comma 2, tenuto conto della  potenzialita'  produttiva
dei terreni e delle  unita'  foraggere  occorrenti  a  seconda  della
specie allevata. 
  4. Non si considerano  produttivi  di  reddito  agrario  i  terreni
indicati nel comma 2 dell'articolo 24.