DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-8-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 164 
Limiti di deduzione delle spese e  degli  altri  componenti  negativi
relativi  a  taluni  mezzi  di   trasporto   a   motore,   utilizzati
            nell'esercizio di imprese, arti e professioni 
 
  1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi  ai  mezzi  di
trasporto  a  motore  indicati  nel  presente  articolo,   utilizzati
nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  ai  fini   della
determinazione  dei  relativi  redditi  sono   deducibili   solo   se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere
a), b) e b-bis): 
    a) per l'intero ammontare relativamente: 
      1) agli aeromobili da turismo,  alle  navi  e  imbarcazioni  da
diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m)
del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, ai ciclomotori e motocicli  destinati  ad  essere  utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa; 
      2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
    b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54  del  citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori  e  motocicli  il
cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla  lettera  a),  numero
1). Tale percentuale e'  elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
utilizzati  dai  soggetti  esercenti  attivita'  di  agenzia   o   di
rappresentanza  di  commercio.  Nel  caso  di  esercizio  di  arti  e
professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa,  nella
misura del 20  per  cento,  limitatamente  ad  un  solo  veicolo;  se
l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni  di  cui
all'articolo 5,  la  deducibilita'  e'  consentita  soltanto  per  un
veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto:  della  parte
del  costo  di  acquisizione  che  eccede  lire  35  milioni  per  le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni   per    i    ciclomotori;    dell'ammontare    dei    canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti indicati, se i beni medesimi sono  utilizzati  in  locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio  che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire  1,5
milioni per i motocicli, lire ottocentomila per  i  ciclomotori.  Nel
caso  di  esercizio  delle  predette  attivita'  svolte  da  societa'
semplici e associazioni di cui  al  citato  articolo  5,  i  suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti  predetti,
che con riferimento  al  valore  dei  contratti  di  locazione  anche
finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono  essere
variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei  prezzi
al consumo per le famiglie di  operai  e  di  impiegati  verificatesi
nell'anno precedente, con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. I predetti limiti di 35 milioni  di  lire  e  di  7
milioni di lire sono elevati rispettivamente a  euro  25.822,84  e  a
euro  5.164,57  per  gli   autoveicoli   utilizzati   da   agenti   o
rappresentanti di commercio. (130) (153) 
    b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli  dati  in  uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del  periodo  d'imposta.
(130) (153) 
  1-bis. Le spese per carburante  per  autotrazione  sono  deducibili
nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente  mediante
carte di credito,  carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (189) ((190)) 
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito   d'impresa,   le
plusvalenze e le  minusvalenze  patrimoniali  rilevano  nella  stessa
proporzione esistente tra l'ammontare  dell'ammortamento  fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato. 
  3. Ai fini della applicazione del  comma  7  dell'articolo  67,  il
costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si  assume  nei  limiti
rilevanti  ai  fini  della  deduzione   delle   relative   quote   di
ammortamento 
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AGGIORNAMENTO (130) 
  Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla  L.
3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 15-bis,  comma  8)  che
"Le disposizioni  di  cui  al  comma  7  hanno  effetto  dal  periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007". 
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AGGIORNAMENTO (153) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  4,  comma  73)
che "Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Nella  determinazione  degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72". 
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AGGIORNAMENTO (189) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 916) che la  presente  modifica  si  applica
alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019; 
  - (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che  "Fermo  restando
quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a  928
si applicano alle  fatture  emesse  a  partire  dal  1º  luglio  2018
relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica"; 
  - (con l'art. 1, comma 927) che la presente modifica si  applica  a
partire dal 1° luglio 2018. 
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AGGIORNAMENTO (190) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12  luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma  917,  lettera  a))  che  "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei  commi  da
909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire  dal  1º  luglio
2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 927) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio  2019.  Le
disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1°  luglio
2018".