DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 130 
((Soggetti ammessi alla determinazione della  unica  base  imponibile
              per il gruppo di imprese non residenti.)) 
 
  ((1. Le societa' e gli  enti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettere 
    a)   e   b),   possono   esercitare   l'opzione   per   includere
proporzionalmente nella propria  base  imponibile,  indipendentemente
dalla  distribuzione,  i  redditi  conseguiti  da  tutte  le  proprie
societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di
cui all'articolo 133. 
  2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1  e'  consentito  alle
societa' ed agli enti: 
    a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; 
    b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,  n.  1)  del
codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da
persone fisiche residenti che  non  si  qualifichino  a  loro  volta,
tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate,
quali soggetti controllanti ai sensi  dell'articolo  2359,  comma  1,
numeri  1)  e  2),  del  codice  civile  di  altra  societa'  o  ente
commerciale residente o non residente. 
  3. Per la verifica della condizione di  cui  alla  lettera  b)  del
comma  2,  le  partecipazioni  possedute   dai   familiari   di   cui
all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro. 
  4. La  societa'  controllante  che  si  qualifica  per  l'esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale controllata  esercitare
anche l'opzione di cui alla sezione precedente.))