DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 124 
Interruzione della tassazione di  gruppo  prima  del  compimento  del
                              triennio 
 
  1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo
117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa'  o  dell'ente  controllante,  per  il  periodo
d'imposta in  cui  viene  meno  tale  requisito,  viene  aumentato  o
diminuito per un importo corrispondente: 
    a) agli interessi passivi dedotti o non  dedotti  nei  precedenti
esercizi del triennio per effetto di  quanto  previsto  dall'articolo
97, comma 2; 
    b) alla residua differenza  tra  il  valore  di  libro  e  quello
fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o  ente
controllante o da altra societa' controllata  secondo  il  regime  di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si
applica nel caso in cui il requisito del controllo venga  meno  anche
nei confronti della sola  societa'  cedente  o  della  sola  societa'
cessionaria. (123) 
  2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni  dal  venir  meno
del requisito del controllo: 
    a) la  societa'  o  l'ente  controllante  deve  integrare  quanto
versato  a  titolo  d'acconto  se  il   versamento   complessivamente
effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente  alle  societa'
per le quali continua la validita' dell'opzione; 
    b) ciascuna societa' controllata deve  effettuare  l'integrazione
di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121. 
  3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi  previsto,  con
le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui  all'articolo  129,  la
societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in  parte,
i  versamenti  gia'  effettuati,  per  quanto  eccedente  il  proprio
obbligo, alle  controllate  nei  cui  confronti  e'  venuto  meno  il
requisito del controllo. 
  4.  Le  perdite  fiscali  risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui
all'articolo 122, i  crediti  chiesti  a  rimborso  e,  salvo  quanto
previsto dal comma 3,  le  eccedenze  riportate  a  nuovo  permangono
nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o  ente  controllante.
((In alternativa a quanto previsto  dal  primo  periodo,  le  perdite
fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo  122  sono
attribuite alle societa' che le hanno prodotte  al  netto  di  quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del  controllo
secondo i criteri stabiliti dai  soggetti  interessati.  Il  criterio
utilizzato per l'eventuale attribuzione  delle  perdite  residue,  in
caso di interruzione anticipata  della  tassazione  di  gruppo,  alle
societa' che  le  hanno  prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle
entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in
caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma
3.)) (123) ((178)) 
    ((4-bis. Entro  lo  stesso  termine  previsto  dal  comma  2,  la
societa' o l'ente controllante e'  tenuto  a  comunicare  all'Agenzia
delle entrate l'importo delle perdite residue  attribuito  a  ciascun
soggetto)). ((178)) 
  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso
di fusione di una societa'  controllata  in  altra  non  inclusa  nel
consolidato. Nel caso di fusione della societa' o  ente  controllante
con societa' o enti non appartenenti al consolidato,  il  consolidato
puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in  grado  di
dimostrare,  anche  dopo  l'effettuazione  di  tali  operazioni,   la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle  disposizioni  di  cui
agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai  fini
della continuazione del consolidato, la societa' o ente  controllante
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo  Statuto
dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all'articolo  129
sono  disciplinati  gli  eventuali  ulteriori  casi  di  interruzione
anticipata del consolidato. 
  5-bis. La societa' o ente controllante che  intende  continuare  ad
avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha  presentato  l'istanza
di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola  presentata,  non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza  nella
dichiarazione dei redditi. 
  6. L'articolo 118, comma 4, si  applica  anche  relativamente  alle
somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per  compensare
gli oneri connessi con  l'interruzione  della  tassazione  di  gruppo
relativi all'imposta sulle societa'. 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni  degli  articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2005 e quelle  dell'articolo  119  che  hanno
effetto per i periodi di imposta  che  iniziano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (178) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto (con  l'art.  7-quater,  comma
30) che le presenti modifiche si applicano a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.