DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
                (Detrazioni per carichi di famiglia) 
 
  1. Dall'imposta lorda si  detraggono  per  carichi  di  famiglia  i
seguenti importi: 
    a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 
      1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro,  se
il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 
      2) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non a 40.000 euro; 
      3) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  40.000
euro ma non  a  80.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  80.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
    b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata
di un importo pari a: 
      1) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  29.000
euro ma non a 29.200 euro; 
      2) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  29.200
euro ma non a 34.700 euro; 
      3) 30 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  34.700
euro ma non a 35.000 euro; 
      4) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  35.000
euro ma non a 35.100 euro; 
      5) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  35.100
euro ma non a 35.200 euro; 
    c) 950  euro  per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli  naturali
riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di eta' pari o superiore a
21 anni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021,  N.  230)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu'
figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro  e'
aumentato per tutti di 15.000 euro  per  ogni  figlio  successivo  al
primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non legalmente ed  effettivamente  separati  ovvero,  previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che  possiede  un  reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione  legale
ed effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in  mancanza  di
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di  accordo,  nella
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il  genitore  affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari
non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per  limiti
di  reddito,  la  detrazione  e'  assegnata  per  intero  al  secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto
a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al  50  per
cento della detrazione stessa.  In  caso  di  coniuge  fiscalmente  a
carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per  l'intero
importo. Se l'altro genitore manca o  non  ha  riconosciuto  i  figli
naturali e il contribuente non e' coniugato o, se  coniugato,  si  e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero  se  vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati  del  solo  contribuente  e
questi non e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'  successivamente
legalmente  ed  effettivamente  separato,  per  il  primo  figlio  si
applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste  alla  lettera
a); (213) 
    d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno  diritto
alla detrazione, per ogni altra persona  indicata  nell'articolo  433
del codice civile  che  conviva  con  il  contribuente  o  percepisca
assegni alimentari non  risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per  i  medesimi
non spetti la detrazione ai sensi della  lettera  c).  La  detrazione
spetta per la parte  corrispondente  al  rapporto  tra  l'importo  di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). 
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano  a  condizione  che  le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito  complessivo,
computando anche le retribuzioni  corrisposte  da  enti  e  organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari  e  missioni,
nonche' quelle corrisposte  dalla  Santa  Sede,  dagli  enti  gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali  della  Chiesa  cattolica,
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i
figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di  reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a  4.000  euro.  (133)
(189) (213) 
  3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a  mese  e
competono dal mese in cui si sono verificate a  quello  in  cui  sono
cessate le condizioni richieste. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  21
DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.  21  DICEMBRE
2021, N. 230)). (133) 
  4. Se il rapporto di cui al comma 1,  lettera  a),  numero  1),  e'
uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690  euro.  Se  i
rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a
zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di  cui  al  comma  1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno,  le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 
  4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito  complessivo  e'  assunto  al
netto del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui  all'articolo
10, comma 3-bis. (133) 
  4-ter. Ai fini delle disposizioni  fiscali  che  fanno  riferimento
alle persone indicate nel presente  articolo,  anche  richiamando  le
condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione
ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati  al  pari  dei
figli per i quali spetta tale detrazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 16)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
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AGGIORNAMENTO (189) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
253) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere  dal  1°
gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (213) 
  Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230  ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 5) che le presenti modifiche si applicano a  decorrere  dal  1°
marzo 2022.