DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 111 
                      Imprese di assicurazioni 
 
  1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita'  assicurative  concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla  misura  massima  stabilita  a  norma  di  legge,  salvo  quanto
stabilito nei commi successivi. 
  1-bis. La variazione delle riserve tecniche  obbligatorie  relative
al ramo vita concorre a formare  il  reddito  dell'esercizio  per  la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi  e  degli
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  i  proventi,  anche  se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei  dividendi
di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e  delle  plusvalenze  di  cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto  rileva  in  misura  non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento. (141) 
  2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i  maggiori  e  i
minori  valori  iscritti  relativi  alle  azioni,   alle   quote   di
partecipazione e agli strumenti finanziari di  cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze  e  le  minusvalenze
che fruiscono del  regime  previsto  dall'articolo  87  concorrono  a
formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio
di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 165  i  predetti  utili  si  assumono
nell'importo che in  base  all'articolo  89  concorre  a  formare  il
reddito. (123) 
  3. ((La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti  di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti  nell'esercizio  in
cui  e'  iscritta  in  bilancio  e  nei  quattro   successivi)).   E'
considerato componente  di  lungo  periodo  il  75  per  cento  della
medesima riserva sinistri. (122) (136) ((161)) 
  3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia  il  ramo
danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e  degli  strumenti
finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi. (123) 
  4.  Le  provvigioni  relative  all'acquisizione  dei  contratti  di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo  di  imposta
sono deducibili in quote  costanti  nel  periodo  stesso  e  nei  due
successivi; tuttavia per i  contratti  di  assicurazione  sulla  vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel  predetto  periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra  gli  elementi  dell'attivo  a
copertura delle riserve tecniche,  sono  deducibili  nei  limiti  dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un  periodo  massimo  pari
alla durata di ciascun contratto e comunque  non  superiore  a  dieci
anni. 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6, comma  4)
che "Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82,  comma  8)  che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui ai commi 6 e  7  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento  della  seconda  o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo  precedente,  quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi  6  e
7". 
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AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 38, comma 13-ter)  che
"Le disposizioni contenute nel  comma  1-bis  dell'articolo  111  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 13-bis del  presente  articolo,  hanno  effetto,  nella  misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento  del  secondo  acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L.	27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
161) che "Le disposizioni di  cui  al  comma  160  si  applicano  dal
periodo di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2013.  Resta  ferma
l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche
di valore e  alle  variazioni  della  riserva  sinistri  relativa  ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei
periodi di imposta precedenti".