DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 110 
 
                  Norme generali sulle valutazioni 
 
  1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente: 
    a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento  gia'
dedotte; 
    b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di  diretta
imputazione, esclusi gli  interessi  passivi  e  le  spese  generali.
Tuttavia  per  i  beni  materiali  e  immateriali   strumentali   per
l'esercizio dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli  interessi
passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per  effetto
di disposizioni di legge.  Nel  costo  di  fabbricazione  si  possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i  costi  diversi  da  quelli
direttamente imputabili  al  prodotto;  per  gli  immobili  alla  cui
produzione e' diretta l'attivita'  dell'impresa  si  comprendono  nel
costo gli interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
costruzione o ristrutturazione; 
    c) Il costo  dei  beni  rivalutati,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 85, comma 1, lettere  a),  b)  ed  e),  non  si  intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di  quelle  che
per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per  i
beni   indicati   nella   citata   lettera   e)   che   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; 
    d)  il  costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli   strumenti
finanziari similari  alle  azioni  si  intende  non  comprensivo  dei
maggiori o  minori  valori  iscritti  i  quali  conseguentemente  non
concorrono alla formazione del reddito, ne' alla  determinazione  del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti; 
    e)  per   i   titoli   a   reddito   fisso,   che   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali  in  bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
nell'esercizio. 
  1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed  e)  del
comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: 
    a) i maggiori o i minori valori dei beni  indicati  nell'articolo
85,  comma  1,  lettera  e),  che  si  considerano   immobilizzazioni
finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo,  imputati
a  conto  economico  in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; 
    b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per  le  azioni,  le
quote  e  gli  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni  che  si
considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi  dell'articolo  85,
comma 3-bis; 
    c) per le azioni, le quote e gli  strumenti  finanziari  similari
alle azioni, posseduti per un periodo  inferiore  a  quello  indicato
nell'articolo 87, comma 1, lettera a),  aventi  gli  altri  requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la  quota
esclusa dalla formazione del reddito. (133) 
  1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai  principi
contabili  internazionali  di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002, i  componenti  positivi  e  negativi  che  derivano  dalla
valutazione, operata in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche  ai  fini  fiscali.
(133) 
  2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei  servizi
e, con riferimento alla data  in  cui  si  considerano  conseguiti  o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi,  proventi,  spese  e
oneri in natura o in valuta  estera,  si  applicano,  quando  non  e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo  9;  tuttavia  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli  oneri  in  valuta  estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si  valutano
con riferimento a tale data. La conversione  in  euro  dei  saldi  di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo  il
cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili
e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio  precedente
non concorrono alla  formazione  del  reddito.  Per  le  imprese  che
intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in  valuta  estera  e'
consentita  la   tenuta   della   contabilita'   plurimonetaria   con
l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti. (178) 
  3.  La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di   chiusura
dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto  forma  di
obbligazioni,  di  titoli  cui  si  applica   la   disciplina   delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di  titoli
assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al
cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e  delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e'  coperto,  qualora  i
contratti di copertura siano anche essi  valutati  in  modo  coerente
secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. 
  ((3-bis.  In  deroga  alle  norme  degli  articoli  precedenti  del
presente capo e ai commi da 1 a  1-ter  del  presente  articolo,  non
concorrono alla  formazione  del  reddito  i  componenti  positivi  e
negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita'  alla
data   di   chiusura   del   periodo   di   imposta   a   prescindere
dall'imputazione al conto economico)). 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N. 38. 
  5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e  i  componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e
106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla  durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 
  6.  In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri   di
valutazione adottati nei precedenti  esercizi  il  contribuente  deve
darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato. 
  7. I componenti del reddito derivanti da  operazioni  con  societa'
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di
libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se  ne
deriva una diminuzione del  reddito,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle  migliori  pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per
l'applicazione del presente comma. 
  8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni  fatte  dal
contribuente in un  esercizio  ha  effetto  anche  per  gli  esercizi
successivi.  L'ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative  anche
agli esercizi successivi. 
  9. Agli effetti delle  norme  del  presente  titolo  che  vi  fanno
riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano  dei  cambi,  con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi
di   cambio   alternativi   forniti   da   operatori   internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa  nella  contabilizzazione  delle
operazioni  in  valuta,  purche'  la  relativa  quotazione  sia  resa
disponibile   attraverso   fonti   di   informazione   pubbliche    e
verificabili. (182) 
  ((9-bis. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  derivanti  da
operazioni, che  hanno  avuto  concreta  esecuzione,  intercorse  con
imprese  residenti  ovvero  localizzate  in  Paesi  o  territori  non
cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei  limiti  del
loro  valore  normale,  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9.  Si
considerano Paesi o territori  non  cooperativi  a  fini  fiscali  le
giurisdizioni  individuate  nell'allegato  I  alla  lista  UE   delle
giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 
  9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano  quando  le
imprese residenti in Italia forniscono la  prova  che  le  operazioni
poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico  e  che
le stesse hanno avuto concreta  esecuzione.  Le  spese  e  gli  altri
componenti  negativi  deducibili  ai  sensi  del  primo  periodo  del
presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati
nella  dichiarazione  dei  redditi.   L'Amministrazione,   prima   di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito  avviso
con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire,  nel
termine di novanta giorni, le prove di  cui  al  primo  periodo.  Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le  prove  addotte,  deve  darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A  tale  fine,  il
contribuente puo'  interpellare  l'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212. 
  9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si  applicano
per le operazioni intercorse con soggetti non residenti  cui  risulti
applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni  in  materia  di
imprese estere controllate. 
  9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter  si  applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati
in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis)). 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.(174) 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (173) (174) 
  12. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.(174) 
  12-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (174) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che "Le disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo  quanto  previsto  dal
comma  89,  a  decorrere  dal   periodo   di   imposta   che   inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  emanato  ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917;  fino  al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
281)  che  "La  disciplina  prevista  in   materia   di   prezzi   di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile  alla
determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive anche per  i  periodi  d'imposta
successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto: 
  - (con l'art. 5, comma 2) che la disposizione di cui al comma 7 del
presente articolo si interpreta  nel  senso  che  la  disciplina  ivi
prevista non si applica per le operazioni  tra  imprese  residenti  o
localizzate nel territorio dello Stato; 
  - (con l'art. 5, comma 4) che le modifiche di cui ai commi 10, 11 e
12-bis del presente articolo si si applicano a decorrere dal  periodo
di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto; 
  - (con l'art.  8,  comma  4)  che  "Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Relativamente
alle disposizioni di cui al comma 3, per gli  utili  distribuiti  dal
soggetto non residente a decorrere dal periodo di  imposta  in  corso
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268.  Ai
soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal  soggetto
non  residente  si  presumono  prioritariamente  formati  con  quelli
assoggettati a tassazione separata". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 5) che "All'articolo 110, comma 11, del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «A  tal  fine  il  contribuente  puo'  interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente.»". 
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AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
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AGGIORNAMENTO (178) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art.  7-quater,  comma
3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2016.
Sono fatti  salvi  i  comportamenti  pregressi  posti  in  essere  in
conformita' alle disposizioni introdotte dal comma 2". 
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AGGIORNAMENTO (182) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha  disposto  (con  l'art.  13-bis,
comma 5) che "Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  hanno
efficacia  con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e  patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo  a  quello
in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati  alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali  e  patrimoniali
sul bilancio del predetto esercizio  e  di  quelli  successivi  delle
operazioni  che  risultino  diversamente  qualificate,  classificate,
valutate e imputate  temporalmente  ai  fini  fiscali  rispetto  alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni  temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  13-bis,  comma  8)   che   "Le
disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in  caso  di
variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma
3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,  e
nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi  di  bilancio
conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa".