DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 109 
         Norme generali sui componenti del reddito d'impresa 
 
  1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi  e  negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente, concorrono  a  formare  il  reddito  nell'esercizio  di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza  non  sia  ancora  certa  l'esistenza  o
determinabile in modo obiettivo  l'ammontare  concorrono  a  formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
  2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 
    a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano  sostenute,  alla  data
della consegna o spedizione per i beni mobili  e  della  stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
successiva, alla data in  cui  si  verifica  l'effetto  traslativo  o
costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non  si  tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta'.  La  locazione  con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue  le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
    b) i corrispettivi delle prestazioni di  servizi  si  considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione  dei  servizi  si  considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,  assicurazione  e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi; 
    c) per le societa' e gli enti che  hanno  emesso  obbligazioni  o
titoli similari la differenza tra le somme  dovute  alla  scadenza  e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al  piano
di ammortamento del prestito. 
  3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le  rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non  risultano  imputati  al
conto economico. 
  3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101  sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari  alle  azioni  che  non
possiedono i requisiti di cui all'articolo 87  non  rilevano  fino  a
concorrenza dell'importo non imponibile  dei  dividendi,  ovvero  dei
loro acconti, percepiti nei trentasei mesi  precedenti  il  realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle  differenze  negative  tra  i
ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i
relativi costi. (122) 
  3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento
alle azioni,  quote  e  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni
acquisite nei trentasei  mesi  precedenti  il  realizzo,  sempre  che
soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere  c)  e  d)
del comma 1 dell'articolo 87. (122) 
  3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  37-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria
derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta  o  in  quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari  similari  alle
azioni di cui al comma 3-bis. (122) 
  3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non  si  applicano  ai
soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 
  3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui  ai  commi
3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
  4. Le spese e gli altri componenti negativi  non  sono  ammessi  in
deduzione se e nella misura in cui non risultano  imputati  al  conto
economico  relativo  all'esercizio  di  competenza.  Si   considerano
imputati a conto  economico  i  componenti  imputati  direttamente  a
patrimonio   per   effetto   dei   principi   contabili    ((adottati
dall'impresa)). Sono tuttavia deducibili: ((182)) 
    a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,
se la deduzione e' stata  rinviata  in  conformita'  alle  precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 
    b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  24
DICEMBRE 2007, N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24  DICEMBRE  2007,
N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007,  N.  244.PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. Le  spese  e  gli  oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che  pur  non
risultando imputati  al  conto  economico  concorrono  a  formare  il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano
da elementi certi e precisi. (121) (123) (126) (133) 
  5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad
attivita' o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che
concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto
esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attivita'  o  beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita' o  beni  produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a  formare  il
reddito d'impresa o  che  non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze
di cui all'articolo 87, non rilevano ai  fini  dell'applicazione  del
periodo  precedente.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  periodi
precedenti,  le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere   e   a
somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di  cui  al
comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella  misura  del  75  per
cento. (133) (136) 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (133) 
  7. In deroga al comma 1  gli  interessi  di  mora  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  o
corrisposti. 
  8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il  costo  sostenuto  per
l'acquisto  del  diritto  d'usufrutto   o   altro   diritto   analogo
relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino  utili
esclusi ai sensi dell'articolo 89. 
  9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
    a) su titoli, strumenti finanziari comunque  denominati,  di  cui
all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che   direttamente   o
indirettamente comporti  la  partecipazione  ai  risultati  economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli  strumenti  finanziari
sono stati emessi; 
    b) relativamente ai contratti di associazione  in  partecipazione
ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche'  sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   come   modificati
dall'articolo  11  del  presente  decreto,  si  applicano  anche   ai
componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio  di
applicazione dei principi contabili internazionali". 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-quinquies,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  alle
minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1°
gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 48)  che  "Le
disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi  e
ricerche di sviluppo sostenute a decorrere  dal  periodo  di  imposta
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),  e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2)  e  3),  u)  e  aa),  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007. [...] La disposizione di cui al comma  33,
lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in
via  transitoria  delle  disposizioni  dell'articolo  109,  comma  4,
lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel
testo previgente alle modifiche apportate dalla presente  legge,  per
il  recupero  delle  eccedenze  risultanti  alla  fine  del   periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con  modificazioni  dalla
L.  6  agosto  2008,  n.  133  ha  disposto  (con  l'art.  83,  comma
28-quinquies) che "Le disposizioni di cui al comma 28-quater  entrano
in vigore a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2008". 
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AGGIORNAMENTO (182) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto: 
  - (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi
precedenti hanno efficacia con riguardo ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali  rilevati  in  bilancio   a   decorrere   dall'esercizio
successivo a quello in corso  al  31  dicembre  2015.  Continuano  ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale  previgente  gli  effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto  esercizio  e  di
quelli  successivi  delle  operazioni  che   risultino   diversamente
qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai  fini
fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni  e
imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2015"; 
  - (con l'art. 13-bis, comma 7, lettera a)) che "Nel primo esercizio
di applicazione dei principi contabili  di  cui  all'articolo  9-bis,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
aggiornati  ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139: 
  a) le disposizioni di cui all'articolo  109,  comma  4,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati  direttamente
a patrimonio"; 
  - (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi
da 5 a 7 si applicano anche in caso di  variazioni  che  intervengono
nei principi contabili ai sensi del  comma  3  dell'articolo  12  del
decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  139,  e  nelle  ipotesi  di
cambiamento degli obblighi  informativi  di  bilancio  conseguenti  a
modifiche delle dimensioni dell'impresa".