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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1986, n. 1006

Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche.

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Testo in vigore dal:  1-3-1987

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983 è stato esteso l'obbligo della predetta iscrizione ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi;
Ravvisata l'opportunità di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi e presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il punto 21 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1986

COSSIGA

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1986

Registro n. 15 Lavoro, foglio n. 309