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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429

Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2002)
Testo in vigore dal:  1-3-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero
1. I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla Direzione generale, degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale è subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.
3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere - ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2 - di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalità previste dall'art.
4. In base ai dati stessi, previamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità, il competente centro interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite, emette - distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonché per località di pagamento - assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro, per l'accreditamento dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi con le modalità previste nel comma 4. Detti assegni vanno integrati da elenchi in più esemplari, allestiti con sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi spettanti a ciascuno di essi.
((6))

4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la cittadinanza italiana dei beneficiari:
a) a mezzo della dipendenza estera di un istituto di credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;
b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità consolari;
c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione, sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni.
5. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.
6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482 ha disposto (con l'art. 9) che "sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio".