DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 59. 
                       Registrazione a debito 
 
  1. Si registrano a  debito,  cioe`  senza  contemporaneo  pagamento
delle imposte dovute: 
    a) le sentenze, i provvedimenti e  gli  atti  che  occorrono  nei
procedimenti   contenziosi   nei   quali    sono    interessate    le
amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al
beneficio del patrocinio a spese  dello  Stato  quando  essi  vengono
formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei  detti  soggetti;
la registrazione a debito non e` ammessa  per  le  sentenze  portanti
trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; 
    b) gli atti formati  nell'interesse  dei  soggetti  di  cui  alla
lettera a) dopo  che  sia  iniziato  il  procedimento  contenzioso  e
necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la  sua
definizione; 
    c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; 
    d) le sentenze ((e gli altri atti degli organi  giurisdizionali))
che  condannano  al  risarcimento  del  danno   prodotto   da   fatti
costituenti reato.