DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
    Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso 
 
  1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati
nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella
parte seconda. 
  ((2.  Le  scritture  private  non  autenticate  sono   soggette   a
registrazione  in  caso  d'uso  se  tutte  le  disposizioni  in  esse
contemplate sono  relative  a  operazioni  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali  l'imposta
non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di  cui
al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione  del  periodo  precedente
non si applica alle operazioni  esenti  e  imponibili  ai  sensi  dei
numeri  8),  8-bis),  8-ter)  e   27-quinquies)   del   primo   comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle  locazioni
di immobili esenti ai sensi del secondo comma del  medesimo  articolo
10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi  tra
soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni)). ((68)) 
 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30)
che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.