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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2017
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Art. 40

Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
((
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni
))
((68))
((
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA
))
((68))
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

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AGGIORNAMENTO (59)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
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AGGIORNAMENTO (68)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.