DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
 
   Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di 
locazione e di affitto di beni immobili 
 
  1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione
e affitto di beni  immobili  esistenti  nel  territorio  dello  Stato
nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe  anche  tacite  degli
stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta  entro  trenta
giorni mediante  versamento  del  relativo  importo  presso  uno  dei
soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo  4  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta
giorni  deve  essere  presentata  all'ufficio  presso  cui  e'  stato
registrato il contratto di locazione la comunicazione  relativa  alle
cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.
(62) ((63)) 
  1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento  relativo
alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei  contratti  di
cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (62) ((63)) 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE  2015,  N.  158,  COME
MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).((63)) 
  3. Per i contratti di locazione e sublocazione di  immobili  urbani
di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo
pattuito  per  l'intera  durata  del  contratto  ovvero   annualmente
sull'ammontare del  canone  relativo  a  ciascun  anno.  In  caso  di
risoluzione  anticipata  del  contratto  il   contribuente   che   ha
corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera  durata
del contratto ha  diritto  al  rimborso  del  tributo  relativo  alle
annualita' successive a quella  in  corso.  L'imposta  relativa  alle
annualita' successive alla prima, anche conseguenti  a  proroghe  del
contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita'  di
cui al comma 1. (58) 
  3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati  per
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  l'obbligo  della
registrazione  puo'  essere  assolto  presentando   all'ufficio   del
registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale
relativa ai contratti in essere  nell'anno  precedente.  La  denuncia
deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e
deve contenere le  generalita'  e  il  domicilio  nonche'  il  codice
fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data  di  stipulazione,
l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla  L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 16)  che  "Le
previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni
di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto". 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
  Aveva inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) la soppressione del
comma 2 del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.