DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
          Soggetti obbligati a richiedere la registrazione 
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: 
  a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per
i contratti verbali  e  per  gli  atti  pubblici  e  privati  formati
all'estero nonche` i rappresentanti delle  societa`  o  enti  esteri,
ovvero uno dei  soggetti  che  rispondono  delle  obbligazioni  della
societa` o ente, per le operazioni di cui all'art. 4; 
  b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati  della
pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli  atti
da essi redatti, ricevuti o autenticati; 
  c) i cancellieri e i segretari per le sentenze,  i  decreti  e  gli
altri atti degli organi giurisdizionali  alla  cui  formazione  hanno
partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; 
  d)   gli   impiegati   dell'amministrazione   finanziaria   e   gli
appartenenti al Corpo della  guardia  di  finanza  per  gli  atti  da
registrare d'ufficio a norma dell'art. 15. 
  ((d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella  sezione
degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della  legge
3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non  autenticate  di
natura negoziale stipulate a seguito  della  loro  attivita'  per  la
conclusione degli affari.))