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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 157

Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1994)
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Testo in vigore dal:  28-5-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.;
Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, sulla base della più recente legislazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Scopi del Comitato
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).
Note alle premesse:
- La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
- La legge n. 91/1981 reca norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

Nota all'art. 1:
Per l'argomento della legge n. 426/1942, vedi nelle premesse.