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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1985, n. 588

Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di Istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  14-11-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 212) concernente delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica;
Visti i decreti dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro in data 1 ottobre 1980 e 7 luglio 1981 concernenti, rispettivamente, nomina e modificazione della commissione nazionale paritetica prevista dall'articolo 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine della identificazione dei profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali;
Visti i verbali dei lavori della commissione paritetica e le proposte dalla stessa formulate;
Riconosciuta la necessità di approvare i profili professionali del personale di cui sopra;
Riconosciuta altresì la necessità dell'identificazione, nell'area delle qualifiche del personale direttivo non docente di cui all'art. 66, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un profilo professionale del direttore amministrativo per il suo carattere di specificità non riconducibile ai profili professionali del personale di cui al titolo I della legge medesima;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Articolo unico

I profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali sono approvati così come identificati nel testo allegato che, vistato dal Ministro per la funzione pubblica, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della

deliberazione 25 settembre 1985 delle sezioni riunite, addì 1 ottobre 1985.

Atti di Governo, registro n. 56, foglio n. 2