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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
Testo in vigore dal:  7-5-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 12



Presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nonché presso la sezione autonoma di Bolzano è costituito un ufficio di segreteria ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, diretto da un segretario generale.
Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato. (4)
((5))

Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata delle unità di personale previste nella allegata tabella A, che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento.
Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano di cui al primo comma è istituito il ruolo locale sulla base degli organici stabiliti nella allegata tabella B, ai sensi dell'art. 89 dello statuto e delle relative norme di attuazione.
I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.
Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e con effetto dalla data di cui all'articolo 19-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come introdotto dal comma 1, cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 6 aprile 2016, n. 51 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Anche con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che la modifica del comma 2 del presente articolo spiega effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.