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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1984, n. 821

Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

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  • PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI
  • 1
  • 2
  • 3
  • PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI
  • 4
  • 5
  • 6
  • PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGI
  • 7
  • 8
  • 9
  • PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICI
  • 10
  • 11
  • 12
  • PROFILO PROFESSIONALE: FISICI
  • 13
  • 14
  • 15
  • PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGI
  • 16
  • 17
  • 18
  • PROFILO PROFESSIONALE:
    PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE
  • 19
  • PERSONALE INFERMIERISTICO:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 20
  • 21
  • 22
  • PERSONALE TECNICO SANITARIO:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 23
  • 24
  • PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 25
  • 26
  • PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 27
  • 28
  • 29
  • RUOLO PROFESSIONALE

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI
  • 30
  • 31
  • 32
  • PROFILO PROFESSIONALE: INGEGNERI
  • 33
  • 34
  • PROFILO PROFESSIONALE: ARCHITETTI
  • 35
  • 36
  • PROFILO PROFESSIONALE: GEOLOGI
  • 37
  • 38
  • 39
  • RUOLO TECNICO

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA
  • 40
  • 41
  • 42
  • PROFILO PROFESSIONALE: STATISTICO
  • 43
  • 44
  • 45
  • PROFILO PROFESSIONALE: SOCIOLOGO
  • 46
  • 47
  • 48
  • PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI SOCIALI
  • 49
  • 50
  • PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI TECNICI
  • 51
  • PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORI TECNICI
  • 52
  • PROFILO PROFESSIONALE: AGENTI TECNICI
  • 53
  • RUOLO AMMINISTRATIVO

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: DIRETTORI AMMINISTRATIVI
  • 54
  • 55
  • 56
  • PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORI AMMINISTRATIVI
  • 57
  • 58
  • PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
  • 59
  • PROFILO PROFESSIONALE: COADIUTORI AMMINISTRATIVI
  • 60
  • PROFILO PROFESSIONALE: COMMESSO
  • 61
Testo in vigore dal:  25-12-1984

Art. 5

Veterinario coadiutore


Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.