stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
Testo in vigore dal:  16-3-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 19-bis



Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla
((lettera d) ))
dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, semprechè essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.