stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1983, n. 669

Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-1-1984

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale, di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Ravvisata la necessità di estendere l'obbligo della predetta iscrizione agli addetti ai totalizzatori che operano presso gli ippodromi come prestatori d'opera;
Considerata l'opportunità di inserire la predetta categoria di lavoratori dello spettacolo al punto 21 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ove già trovano collocazione, fra i dipendenti degli ippodromi, anche gli addetti ai totalizzatori dipendenti dagli ippodromi stessi;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il punto 21) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sostituito dal seguente:
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggianti.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 agosto 1983

PERTINI SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1983

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 213